COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COSTANTINO DARIO – GARA FONTE 2010 I REAL CASCINA DEL 18.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COSTANTINO DARIO – GARA FONTE 2010 I REAL
CASCINA DEL 18.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., letto il reclamo; sentito, in due distinte udienze, il reclamante, che aveva presentato
regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nell’udienza del 16.04.2012; visti gli
atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, nel caso in esame, il
calciatore Costantino Dario, tesserato a favore della società Real Cascina, squalificato fino al
30.06.2012 dal Giudice di prime cure, per reiterate ingiurie e minacce nei confronti del direttore di
gara, si difende in questo procedimento disciplinare, affermando di non essere lui protagonista dei
fatti descritti dal direttore di gara, contro il quale ha sporto anche denuncia per diffamazione. Il
direttore di gara, però, in sede di audizione ha confermato quanto riportato nel suo rapporto di gara
ed ha ribadito, senza evidenziare minimo dubbio, che il sig. Costantino Dario si era reso
responsabile di ingiurie e minacce reiterate. Non essendoci altri elementi probatori, questo Collegio
non può che confermare la responsabilità del sig. Costantino Dario. Deve, tuttavia, prendersi atto
che, sulla base del principio, costantemente e coerentemente osservato da questa C.D.T., dell’equa
corrispondenza della sanzione disciplinare all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, si appalesa
conseguenziale disporre una riduzione della sanzione impugnata. Invero, il calciatore è risultato,
come dal referto e dall’audizione dell’arbitro, che configurano fonti privilegiate di prova, responsabile
di episodi ingiuriosi e minacciosi, ma certo non di fatti violenti, nei confronti dell’arbitro. La sanzione
della squalifica viene, conseguenzialmente, ridotta al 18.05.2012. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal reclamante, sig. Costantino Dario, di
ridurre al 18.05.2012 la sanzione a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo,
versata dal reclamante nella misura ridotta (di euro 65,00), stabilita in ordine ai reclami
formalizzati da tesserati.
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