COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PODERIA – GARA PODERIA I POL. SCARIO DEL 29.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PODERIA – GARA PODERIA I POL. SCARIO DEL 29.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la sanzione, come quantificata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, si appalesa – in una valutazione obiettiva e che tenga doverosamente conto del principio di congruità e di giusta afflittività della pena, sotto il profilo della sua giusta commisurazione, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa – sproporzionata per eccesso, al di là dell’indubbia gravità dei fatti, come descritti (peraltro, per alcuni aspetti, in termini generici e non propriamente puntuali) dal direttore di gara nel suo referto. Questa C.D.T. giudica, altresì, che l’obiettiva indeterminatezza di alcune affermazioni arbitrali, nel suo referto, nonché la presenza delle Forze dell’Ordine pubblico non possano che indurre questa C.D.T. ad una commisurazione della pena sportiva, ridotta rispetto a quella determinata dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno. La sanzione della squalifica del campo, con l’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse, viene, conseguenzialmente, ridotta al 19.05.2012. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Poderia, di ridurre al 19.05.2012 la sanzione della squalifica di campo e dell’obbligo di disputa delle gare casalinghe a porte chiuse, ovvero in assenza di pubblico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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