COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CIMITILE – GARA BOYS PIANURESE / CIMITILE DEL 13/05/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CIMITILE – GARA BOYS PIANURESE / CIMITILE DEL 13/05/2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Cimitile in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori Delfino Gianluca (nato il 6.01.1976); Di Capua Luca (nato il 16.02.1982) e Puoti Marco (nato il 27.07.1989); tanto premesso, rileva l'infondatezza del reclamo. Invero, i nominati calciatori, come dal C.U. n. 104 del 27.04.2012, pagine 2496-2497, del C.R. Campania, a seguito della gara del 21.04.2012, Rinascita US Vico I Boys Pianurese, venivano sanzionati, da questo Giudice Sportivo Territoriale, rispettivamente come segue: Delfino Gianluca, con la squalifica per due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo; Di Capua Luca e Puoti Marco, con la squalifica per una giornata di gara per recidività in ammonizioni (IV infrazione), quali calciatori non espulsi dal campo. Orbene, dalla documentazione acquisita si rileva che i calciatori Delfino Gianluca, Di Capua Luca e Puoti Marco hanno espiato la sanzione a loro carico esattamente nelle gare immediatamente successive a quelle che hanno determinato la sanzione: Boys Pianurese / Juve Tertulliano del 29.04.2012 e Rione Terra Pozzuoli / Boys Pianurese del 5.05.2012. In ordine alla gara Boys Pianurese / Juve Tertulliano, deve precisarsi che, per quel che concerne la Boys Pianurese, la sanzione deve considerarsi espiata, in quanto il G.S.T. ha deliberato la gara persa a carico della società antagonista (Juve Tertulliano), che era stata in precedenza esclusa dal Campionato medesimo. In circostanze del genere, a favore della società di controparte (Boys Pianurese) interviene il provvedimento del G.S.T., che infligge gara persa a carico dell’avversaria (Juve Tertulliano). Invero, la norma specifica del C.G.S. sancisce che la sanzione di squalifica a giornate di gare, a carico di uno o più tesserati, in relazione a gara, dalla quale consegua un risultato utile agli effetti della classifica, si considera legittimamente scontata. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Cimitile; di omologare il risultato acquisito sul campo (2-0); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it