COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CALCIO 2000 ACERNO – GARA AULETTESE / CALCIO 2000 ACERNO DEL 13/05/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO CALCIO 2000 ACERNO – GARA AULETTESE / CALCIO 2000 ACERNO DEL
13/05/2012
lì G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto, dalla
società Calcio 2000 Acerno, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli
eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a
Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali,
Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come
statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A delIa F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al
Comunicato Ufficiale n.74 del 9.02 2011 del CR. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati
prescrivono che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione
irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere fatti pervenire, via telefax o
con altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania, entro le ore 12,00
del secondo giorno successivo ala data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre
nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa ed alle relative
motivazioni, con l’allegazione al reclamo dell’attestazione del contestuale invio alla controparte. Il
reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data
14.05.2012, ed è pervenuto, a questo G.S.T., in data 16.05.2012, ovvero oltre il termine temporale
innanzi indicato. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel
merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi
DELlBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Calcio 2000 Acerno; dispone
addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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