COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA ATLETICO JUVENTUDE STABIA – SAN GIUSEPPE DEL 12/ 5/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA ATLETICO JUVENTUDE STABIA – SAN GIUSEPPE DEL 12/ 5/2012
Il G.S.T., esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, rileva che la gara in epigrafe non si è
disputata per la mancata comunicazione, da parte della società Atletico Juventude Stabia,
dell’impianto sportivo dove disputare la gara medesima. Come da comunicazione del C.R.
Campania, la medesima società Atletico Juventude Stabia ha fatto pervenire all’Ufficio predisposto
all’Attività Agonistica del C.R. medesimo la propria rinuncia alla gara in argomento. Tanto premesso,
in applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F.
DELIBERA
di infliggere a carico della società Atletico Juventude Stabia la punizione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e
l’ammenda di € 500, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia
verificatasi nel corso delle ultime tre giornate di Campionato).