COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA DON PEPPE DIANA / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 29/01/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA DON PEPPE DIANA / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 29/01/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 72 del 2.2.2011, pag. 1683, visto il reclamo, ritualmente proposto dalla reclamante, rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la gara si sia svolta senza l’ausilio del proprio assistente di parte, in quanto la persona fisica deputata al ruolo, sig. Provenzano Francesco, sarebbe stato assente dal terreno di gioco. Con il secondo punto di reclamo, si duole di presunte minacce da parte dei dirigenti avversari, nonché della mancata consegna del foglio notizie di fine gara da parte dell’arbitro. Sulla base di tale presunta omissione arbitrale, la reclamante ha chiesto il riconoscimento dell’errore tecnico dell’arbitro e la conseguente ripetizione della gara. Orbene, letto il rapporto dell’ ufficiale di gara, si evince che la gara è stata disputata regolarmente con la partecipazione dell’assistente dell’arbitro da parte del dirigente indicato in distinta ed identificato con carta d’identità. Nessuna minaccia, inoltre, è stata indirizzata, come si rileva dal direttore di gara, da parte di dirigenti locali ai tesserati della società reclamante. Per quanto riguarda la mancata consegna del foglio di fine gara, innanzitutto risulta il rifiuto del dirigente della società reclamante a riceverne la copia. In ogni caso, poi, il punto di doglianza non costituisce fattispecie reclamabile, al fine del riconoscimento di eventuale errore tecnico da parte dell’arbitro. Sul punto, deve precisarsi che, in calce al più volte richiamato “foglio di fine gara”, è espressamente specificato che esso non configura atto ufficiale di gara. È ben noto, invero, che la funzione del cennato modulo è esclusivamente ausiliaria e di supporto, ovvero finalizzata, ad esempio, ad evitare errori nelle ammonizioni, nelle sostituzioni e così via. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e di disporre l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it