COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA DON PEPPE DIANA / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 29/01/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA DON PEPPE DIANA / UOMO NUOVO NAPOLI DEL
29/01/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 72 del 2.2.2011, pag. 1683, visto il reclamo, ritualmente
proposto dalla reclamante, rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, meritevole di
rigetto. La società reclamante si duole che la gara si sia svolta senza l’ausilio del proprio assistente
di parte, in quanto la persona fisica deputata al ruolo, sig. Provenzano Francesco, sarebbe stato
assente dal terreno di gioco. Con il secondo punto di reclamo, si duole di presunte minacce da parte
dei dirigenti avversari, nonché della mancata consegna del foglio notizie di fine gara da parte
dell’arbitro. Sulla base di tale presunta omissione arbitrale, la reclamante ha chiesto il
riconoscimento dell’errore tecnico dell’arbitro e la conseguente ripetizione della gara. Orbene, letto il rapporto dell’ ufficiale di gara, si evince che la gara è stata disputata regolarmente con la
partecipazione dell’assistente dell’arbitro da parte del dirigente indicato in distinta ed identificato
con carta d’identità. Nessuna minaccia, inoltre, è stata indirizzata, come si rileva dal direttore di
gara, da parte di dirigenti locali ai tesserati della società reclamante. Per quanto riguarda la mancata
consegna del foglio di fine gara, innanzitutto risulta il rifiuto del dirigente della società reclamante a
riceverne la copia. In ogni caso, poi, il punto di doglianza non costituisce fattispecie reclamabile, al
fine del riconoscimento di eventuale errore tecnico da parte dell’arbitro. Sul punto, deve precisarsi
che, in calce al più volte richiamato “foglio di fine gara”, è espressamente specificato che esso non
configura atto ufficiale di gara. È ben noto, invero, che la funzione del cennato modulo è
esclusivamente ausiliaria e di supporto, ovvero finalizzata, ad esempio, ad evitare errori nelle
ammonizioni, nelle sostituzioni e così via. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di disporre l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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