COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA AUDAX CERVINARA / KARMA DEL 24/03/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA AUDAX CERVINARA / KARMA DEL 24/03/2012 Il G.S.T., letti gli atti, trasmessi, a questo Giudice Sportivo Territoriale, dalla Commissione Disciplinare Territoriale, alla quale l'atto d'impugnazione era stato erroneamente inoltrato dalla società reclamante; letto il reclamo proposto, osserva: in via preliminare, l'errore di intestazione del reclamo, per costante giurisprudenza, deve essere sanato, sulla base del principio sostanziale della salvezza dell'atto, ovviamente a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità o di preclusione (che impedirebbe la sanatoria, ad esempio, nell'ipotesi che un reclamo, per il quale sia previsto il preannuncio ritualmente formalizzato, ne sia sprovvisto). Quanto al merito del reclamo, questo G.S.T. rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. La società Audax Cervinara, in ordine alla gara in epigrafe, sostiene la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Rogojina Roberto (nato il 13.07.1992). Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che il nominato calciatore risulta regolarmente tesserato, a favore della società Karma Calcio, dal 23.01.2012, ovvero, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame. Inoltre, risulta in possesso anche dello status “20”, con la qualifica di Dilettante Comunitario. Di conseguenza la partecipazione del calciatore, Rogojina Roberto, alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Audax Cervinara. 10; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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