COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA REAL MARCHESA / VISCIANO FIESTA DEL 21/4/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA REAL MARCHESA / VISCIANO FIESTA DEL 21/4/2012
Il G.S.T., letto il reclamo tempestivamente preannunciato e proposto, rileva che lo stesso nel merito
è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante chiede l’applicazione dell’art. 55
N.O.I.F. e la conseguente ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per asserite cause di forza
maggiore. Orbene, dagli atti ufficiali di gara, si rileva che solo la società Real Marchesa era presente
sul campo in numero sufficiente per poter dare inizio alla gara. La compagine avversaria, invece, ha
addotto l’impossibilità di raggiungere il terreno di gioco, documentandola con un attestato di un
elettrauto e di una società di viaggi e turismo, con una mera presa d’atto (non con un’attestazione)
del Commissariato P.S. di Nola. Tali documenti non contengono alcuna dichiarazione che comprovi
l’assoluta impossibilità a raggiungere il campo di gioco destinato allo svolgimento della gara, bensì
si imperniano su un guasto al pullman, che si sarebbe verificato alle ore 15.20 in zona Nola, cioè nei
pressi della sede della società reclamante, che ben avrebbe potuto organizzarsi con altri mezzi, per
raggiungere, in tempo utile, inclusa la prima frazione d’attesa, il tutt’altro che distante terreno di
gioco di Boscoreale. La documentazione prodotta, pertanto, non giustifica l’applicazione dell’art. 55
N.O.I.F., poiché la causa di forza maggiore si configura nell’elemento imprevisto ed imprescindibile,
che impedisce lo svolgimento della doverosa attività diligente, finalizzata al conseguimento dello
scopo organizzativo. Per tali motivi, questo G.S.T., in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. e
dell’art. 17, comma 3, C.G.S.
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla società Visciano Fiesta la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3, con la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €
150.00, relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo, altresì, alla società Visciano Fiesta di versare
a favore della società Real Marchesa, quale indennizzo per il mancato incasso, al somma di € 80,00.
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