COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASARINI LORENZO ed al 7.6.2012 all. MAZZONI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 3.5.2012 gara BENTIVOGLIO CALCIO – GRANAMICA del 25.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASARINI LORENZO ed al 7.6.2012 all. MAZZONI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 3.5.2012 gara BENTIVOGLIO CALCIO – GRANAMICA del 25.4.2012 L’A.S.D. GRANAMICA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che : 1) il calc. CASARINI , pur ricevendo insulti e minacce da parte di giocatori avversari (anche le mani in faccia ed uno schiaffo a fine gara), non ha mai reagito; 2) l’all. MAZZONI ha solo protestato vibratamente per uno sgambetto ricevuto da un suo giocatore ed è stato espulso. Chieste spiegazioni all’arbitro, gli viene risposto di allontanarsi. Chiede il riesame delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc. CASARINI, al termine della gara, rivolgeva minacce ad un giocatore avversario, venendo poi da questi colpito con uno schiaffo; 2) l’all.MAZZONI, uscito dall’area tecnica, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, venendo conseguentemente espulso. Fuori dal terreno di gioco, ad ogni decisione tecnica contraria all’A.S.D.Granamica reiterava le offese; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. CASARINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. CASARINI LORENZO, ferma restando la squalifica al 7.6.2012 dell’all. MAZZONI GIOVANNI. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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