COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASARINI LORENZO ed al 7.6.2012 all. MAZZONI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 3.5.2012 gara BENTIVOGLIO CALCIO – GRANAMICA del 25.4.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
125 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GRANAMICA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASARINI LORENZO ed al 7.6.2012 all. MAZZONI GIOVANNI
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 3.5.2012
gara BENTIVOGLIO CALCIO – GRANAMICA del 25.4.2012
L’A.S.D. GRANAMICA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti
dichiarando che : 1) il calc. CASARINI , pur ricevendo insulti e minacce da parte di giocatori avversari (anche le mani in faccia ed uno
schiaffo a fine gara), non ha mai reagito; 2) l’all. MAZZONI ha solo protestato vibratamente per uno sgambetto ricevuto da un suo
giocatore ed è stato espulso. Chieste spiegazioni all’arbitro, gli viene risposto di allontanarsi. Chiede il riesame delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si
rileva che : 1) il calc. CASARINI, al termine della gara, rivolgeva minacce ad un giocatore avversario, venendo poi da questi colpito
con uno schiaffo; 2) l’all.MAZZONI, uscito dall’area tecnica, rivolgeva all’arbitro frasi offensive, venendo conseguentemente espulso.
Fuori dal terreno di gioco, ad ogni decisione tecnica contraria all’A.S.D.Granamica reiterava le offese;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. CASARINI possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. CASARINI LORENZO, ferma restando la squalifica al 7.6.2012
dell’all. MAZZONI GIOVANNI.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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