COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 126 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. ATLETICO BORGO 1993 Avverso perdita gara e ammenda € 500 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2012 gara BORUSSIA BORGO – ATLETICO BORGO del 22.4.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
126 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. ATLETICO BORGO 1993
Avverso perdita gara e ammenda € 500
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2012
gara BORUSSIA BORGO – ATLETICO BORGO del 22.4.2012
L’A.C. ATLETICO BORGO 1993, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati
provvedimenti sostenendo che non è stato lanciato in campo alcun fumogeno, bensì accesi sulla tribuna, e solo il fumo ha raggiunto il
rettangolo di gioco ed il lancio di carote si è interrotto dopo i primi dieci minuti di gioco. E’, inoltre, alquanto inverosimile che al gol del
vantaggio sia continuato il lancio di carote in quanto vicino alla tribuna, in quel momento, c’erano i calciatori dell’atletico Borgo che
condividevano la gioia del gol con i propri sostenitori. Al momento della segnatura alcuni fumogeni sono stati accesi da alcuni
sostenitori del Borussia Borgo, sistemati alle spalle delle panchine, quindi se il lancio di carote è continuato non può essere attribuito
alla tifoseria dell’Atletico, in quanto intenta a festeggiare. L’assistente di parte avversa ha fatto di tutto per fomentare gli animi, fino a
colpire con la bandierina un accompagnatore dell’Atletico, gesto dal quale è scaturito un parapiglia tra le due panchine, con reciproci
spintoni ed improperi, ma senza nulla di particolarmente violento. Solo in quel momento l’arbitro sospendeva la gara, non per il lancio
di carote, ma per questo semplice parapiglia. Chiede : 1) l’omologazione del risultato conseguito sul campo (0-1) o la ripetizione della
gara; 2) l’annullamento dell’ammenda perché la responsabilità dell’ordine pubblico spettava alla società Borussia Borgo, essendo la
squadra che giocava in casa.
In data 9.5.2012 è pervenuta una memoria da parte dell’A.S.D. Borussia Borgo che, risultando inoltrata oltre il
termine previsto dall’art. 36, comma 6, del C.G.S., non può essere presa in esame. .
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto
originario, ribadendo che : 1) durante il minuto di raccoglimento, prima dell’inizio della gara, da parte di sostenitori dell’A.C. ATLETICO
BORGO veniva lanciato sul terreno di gioco un fumogeno; 2) iniziata la gara, gli stessi lanciavano più volte in campo carote
nell’intento di colpire i giocatori avversari e l’assistente di parte avversa. Durante l’intervallo l’arbitro informava i due capitani che se il
lancio delle carote fosse continuato avrebbe sospeso la gara. Alla ripresa del gioco invertiva la posizione degli assistenti di parte, ma il
lancio da parte dei predetti sostenitori non cessava, ed un altro fumogeno veniva lanciato, ma rimaneva al di fuori del campo, alla
base della recinzione ed una intensa nube di fumo impediva la visuale e la respirazione dei contendenti. Alla segnatura di una rete da
parte dell’A.C. ATLETICO BORGO i lanci di carote riprendevano e l’arbitro decideva di sospendere la gara, ravvisando che non vi
fossero più le condizioni di sicurezza ed integrità dei contendenti. Mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi veniva fatto oggetto di
offese da parte dei tifosi dell’A.C. ATLETICO BORGO. L’arbitro ha, inoltre, precisato di non avere avuto difficoltà ad individuare gli
autori dei lanci in quanto i sostenitori dell’A.C. ATLETICO BORGO erano situati nella tribunetta, e da qui sono sempre partiti i lanci,
mentre i sostenitori della squadra avversaria erano nel rettilineo opposto;
- considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la
decisione, assunta in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.C. ATLETICO BORGO, confermando i provvedimenti reclamati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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