LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca PROCOPIO/A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca PROCOPIO/A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2012 il sig.Gianluca PROCOPIO
si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società
A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA un accordo economico prevedente la corresponsione
lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al
pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre
ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la
conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’
ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA al pagamento in favore del sig.Gianluca PROCOPIO
della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini
dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del
calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla
data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle
N.O.I.F.
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