LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FREDDI/ELPIDIENSE CASCINARE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FREDDI/ELPIDIENSE CASCINARE
Con reclamo datato 09.09.2010, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo Freddi, chiedeva la condanna della ASD Elpidiense
Cascinare al pagamento della somma di € 3.400,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto
nell'Accordo Economico sottoscritto in data 22.08.2009; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art.
21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.
La società controinteressata in data 17.09.2010 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali
preliminarmente rilevava l'erroneo recapito del reclamo presso il domicilio del proprio segretario e non invece
presso la propria sede legale, sita in Sant'Elpidio a Mare, Via Castellano n. 1518.
Nel merito eccepiva l'estinzione di ogni debito dipendente dagli oneri derivanti dal compenso globale annuo
previsto dal summenzionato Accordo Economico.
In particolare la società asseriva di avere corrisposto n. 5 mensilità attraverso altrettanti assegni bancari di cui
uno (quello relativo al mese di gennaio 2010) di importo ridotto di € 200,00 a causa dell'irrogazione di una
sanzione pari ad € 100,00 nonchè per l'addebito dei costi di lavanderia per € 100,00.
A ciò aggiungeva che altre n. 4 mensilità (novembre 2009, febbraio, marzo, aprile 2010) per complessivi €
3.200,00 erano state corrisposte mediante versamento in contanti rispettivamente in data 29.01.2010,
05.03.2010, 26.03.2010, 27.05.2010. A comprova di tali versamenti adduceva l'esistenza di altrettante
dichiarazioni di quietanza sottoscritte dal calciatore, riservandosi l'esibizione degli originali in sede di udienza.
Alla riunione del 17.12.2010 comparivano personalmente il sig. Freddi Matteo, nonchè l'avv. Nascimbeni per
la ASD Elpidiense Cascinare.
Il calciatore, presa visione degli originali delle quietanze prodotte dal difensore della società, dichiarava di
riconoscere la propria firma, ma non il contenuto, dal momento che riferiva di non aver mai percepito importi
in contanti, bensì sempre e solamente a mezzo assegni bancari. Dichiarava inoltre che, per tutto il periodo in
cui era rimasto in forza alla ASD Elpidiense (sino al 12.02.2010) le date apposte sulle dichiarazioni di
ricezione degli importi a mezzo assegno, risultavano sempre stampate e non apposte mediante timbro. Infine
sottolineava come le date 05.03.2010, 26.03.2010, 27.05.2010, nelle quali secondo le dichiarazioni di
quietanza avrebbe percepito gli importi in contanti, erano tutte successive al momento in cui lo stesso aveva
interrotto i propri rapporti con la società.
La questione così come rappresentata faceva emergere elementi di incertezza circa la genuinità delle quietanze
di pagamento prodotte dalla società, sotto il profilo dell'effettiva conoscenza del tesserato con riferimento al
contenuto della dichiarazione sottoscritta.
In base alla versione dei fatti resa dal reclamante risultava infatti astrattamente possibile ritenere che, pur
essendo la firma dello stesso autentica, la medesima fosse stata apposta su di un documento formatosi nella sua
integralità in epoca successiva alla sottoscrizione.
A sostegno di tali ipotesi il reclamante affermava che nelle date riportate in calce alle quietanze il medesimo
aveva interrotto le proprie prestazioni nell'interesse della società e che pertanto non si era più recato presso la
sede della stessa.
Pertanto, la Commissione riteneva di non avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessitava
di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione delle dichiarazioni di quietanza che la
società ASD Elpidiense Cascinare forniva quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig.
Freddi Matteo.
Disponeva pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinchè venissero
esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in
condizione di pronunciare la propria decisione.
In data 29.07.2011 il Vice-Procuratore Federale trasmetteva alla C.A.E. gli esiti degli accertamenti contenuti
nella relazione redatta dal collaboratore Dott. Umberto Selvaggi.
Questi concludeva evidenziando le perplessità destate dalle dichiarazioni raccolte dal cassiere della società
Porfiri, il quale pur avendo dichiarato di occuparsi dei pagamenti degli stipendi dei giocatori, non si è occupato
invece dei pagamenti al sig. Freddi Marco, i quali diversamente dai precedenti pagamenti sarebbero avvenuti
non tramite assegni, bensì a mezzo denaro contante, peraltro senza sapere da dove il medesimo provenisse
posto che sul c/c della società nel periodo oggetto della controversia non vi era liquidità.
Lo stesso ha poi concluso rilevando che le firme apposte dal calciatore sugli originali delle ricevute appaiono
delle imitazioni rispetto a quelle apposte sul verbale di audizione e sulla lettera inviata alla CAE.
PQM
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando ASD Elpidiense
Cascinare a corrispondere al sig. Matteo Freddi la somma di € 3.400,00, quale residuo del compenso globale
annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto in data 22.08.2009.
Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Marche i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.