LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia BALDI/A.C.F.D.MILAN

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia BALDI/A.C.F.D.MILAN Con reclamo datato 16.01.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.na Silvia BALDI chiedeva la condanna della A.C.F.D. Milan al pagamento della somma di € 3.274,19 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 17.02.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva l’inammissibilità del reclamo poiché la domanda non era diretto alla società A.C.F.D. Milan bensì alla A.C. Torino Femminile. Successivamente la società controinteressata in data 26.03.2012 inoltrava integrazione difensiva, pervenuta alla C.A.E. in data 29.03.2012, da disattendere in quanto tardiva. Pertnato analizzato il reclamo proposto dalla calciatrice alla riunione del 27 aprile 2012, emerge che effettivamente la richiesta finale è stata erroneamente avanzata alla A.C. Torino Calcio Femminile. La Commissione rileva che la costituzione dell’A.C.F.D. Milan di fatto ha sanato il vizio contenuto nel reclamo, riconoscendo implicitamente che trattasi di un errore materiale. Non solo nell’intestazione in narrativa del reclamo è espressamente indicato che “le somme sono dovute dalla A.C.F.D. Milan” di conseguenza l’atto ha raggiunto lo scopo essendosi costituita la parte convocata. PQM La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando A.C.F.D. Milan a corrispondere alla sig.na Silvia Baldi la somma di € 3.274,19, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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