LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Mara FERRETTI/A.C.F.D.MILAN
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DELLA CALCIATRICE Mara FERRETTI/A.C.F.D.MILAN
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/02/2012 la Sig.na Mara FERRETTI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D., un accordo economico prevedente
la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera
somma prevista dall’accordo economico.
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MILAN
A.C.F.D.,al pagamento in favore della sig.na Mara FERRETTI, della somma di €.4.000,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati
dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.