LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 13 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 13 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciannovesima giornata ritorno sostenitori della Società Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della nominata Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tale Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it