COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO REAL BENEVENTO CALCIO – GARA REAL BENEVENTO CALCIO / APOLLOSA DEL 29.02.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO REAL BENEVENTO CALCIO – GARA REAL BENEVENTO CALCIO / APOLLOSA DEL 29.02.2012
Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La reclamante si duole che la società Apollosa abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore: Quarata Luca (nato il 12.08.1989), sebbene il medesimo fosse stato espulso dal campo nella gara Ampollosa / Calcio Colle Sannita del 25.02.2012, provvedimento erroneamente non pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questo C.R. Orbene, Il calciatore Quarata espulso dal campo nella gara del 25.2.2012, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del C.G.S. “il calciatore espulso dal campo è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale” avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale successiva, ovvero nella gara di oggetto del reclamo. Dall’esame degli atti ufficiali di gara è emerso invece che il calciatore Quarata Luca abbia partecipato da titolare alla gara in questione e pertanto, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Benevento Calcio, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Apollosa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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