COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO REAL SIRIGNANO – GARA CASTELLANA CALCIO / REAL SIRIGNANO DEL 18.03.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO REAL SIRIGNANO – GARA CASTELLANA CALCIO / REAL SIRIGNANO DEL 18.03.2012 Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Castellana Calcio abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe i calciatori: Galluccio Emanuele (nato il 18.01.1988) e Cicchetti Pierfrancesco (nato il 30.09.1982), sebbene i medesimi fossero stati espulsi e squalificati (Galluccio per tre giornate, nella gara del 4.03.2012) e (Cicchetti per una giornata, nella gara dell’11.03.212), provvedimenti pubblicati rispettivamente sui Comunicati Ufficiali n. 84 dell’8.03.2012, pag. 2034, e n. 87 del 15.03.2012, pag. 2116, e non avrebbero scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Galluccio Emanuele e Cicchetti Pierfrancesco, abbiano partecipato da titolari alla gara in questione il primo in posizione irregolare ed il secondo in posizione regolare. Il Galluccio risulta aver partecipato alla gara dell’11.03.2012 e pertanto in posizione irregolare nella gara oggetto del reclamo; viceversa il calciatore Cicchetti Pierfrancesco, espulso nella gara dell’11.3.2012, era in posizione regolare nella gara del 18.03.2012, oggetto di esame, avendo scontato la sanzione nella gara di recupero Dianmo Solfora – Castellana Calcio, disputata il 15.3.2012. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Galluccio Emanuele alla gara in esame, è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Sirignano, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Castellana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it