COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO FARNETUM – GARA PADULI / FARNETUM DEL 14.04.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO FARNETUM – GARA PADULI / FARNETUM DEL 14.04.2012 Il G.S.T., visto il reclamo della società Farnetum, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La reclamante si duole che la società Paduli abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Panza Franco (nato il 15.07.1968), sebbene il medesimo fosse squalificato per somma di ammonizioni, per una gara quale calciatore non espulso dal campo (gara del 28.03.2012), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 95 del 5.04.2012, pag. 2342, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Panza Franco, squalificato per una gara per cumulo di ammonizioni (VIII infr), quale calciatore non espulso dal campo, dovesse scontare la sanzione dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 5.04.2012 e precisamente nella prima gara ufficiale successiva a tale data, ovvero la gara oggetto del reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Farnetum, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Paduli la punizione sportiva della perdita delle gara, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it