COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO CERASO – GARA CERASO / PRIMULA DEL 22.04.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO CERASO – GARA CERASO / PRIMULA DEL 22.04.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Ceraso in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Aprea Daniele (nato il 7.09.1990), Lahrach Mohamed (nato il 17.03.1987), Kwakye Ofori (20.02.1991), Xassin Mubarak (nato il 5.07.1990), Agunenye Christian (nato il 5.09.1989), Ighodaro Mattew (nato il 25.03.1986), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che il solo calciatore Aprea Daniele risulta regolarmente tesserato a favore della società Primula da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe, ovvero dal 14.11.2007; viceversa è emersa la posizione irregolare dei calciatori Lahrach Mohamed, Kwakye Ofori, Xassin Mubarak, Agunenye Christian e Ighodaro Mattew che non risultano tesserati per nessuna società (i calciatori Agunenye e Ighodaro risultavano in distinta ma non utilizzati dalla società Primula). Di conseguenza, la partecipazione dei soli calciatori Lahrach, Kwakye e Xassin, alla gara in esame è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ceraso, di infliggere, a carico della società Primula, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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