COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO MANZONI – GARA PIANO PIZZERIA CALCIO / MANZONI DEL 25.04.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO MANZONI – GARA PIANO PIZZERIA CALCIO / MANZONI DEL 25.04.2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Milo Fabio (nato il 21.03.1981), Di Gennaro Diego (nato il 9.10.1984), Miccio Marco (nato il 27.05.1986), Gargiulo Giovanni (nato il 24.09.1991), Pane Giuseppe (nato il 6.02.1985), Coppola Claudio (nato il 9.02.1984), Esposito Pasquale (nato il 9.10.1984), Russo Mariano (nato il 21.05.1984), De Angelis Mariano (nato il 29.09.1992), Iannone Pierluigi Aniel (nato il 30.10.1986), Torrazzo Salvatore (nato il 26.07.1988), Ciuffi Antonino (nato il 2.02.1985), Vanacore Ernesto (nato il 3.11.1992), Vespoli Giulio (nato il 6.04.1994), Campa Giuseppe (nato il 18.04.1971), nonché l’assistente di parte, sig. Ercolano Massimo, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quanto concerne l’assistente di parte, ad avviso della reclamante, neppure censito a favore della società medesima). Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Milo, Di Gennaro, Miccio, Gargiulo, Pane, Coppola, Esposito, De Angelis, Iannone, Torrazzo, Ciuffi, Vanacore e Vespoli risultano regolarmente tesserati a favore della società Piano Pizzeria Lucia, con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. In ordine alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Ercolano Massimo, egli risulta censito a favore della società Piano Pizzeria Lucia quale consigliere (esattamente, dal 30.09.2011), ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Viceversa, è risultata irregolare la posizione dei calciatori: Russo Mariano, svincolato da altra società dal 16.12.2011 e non ritesserato; Ciampa Giuseppe, svincolato dalla società Piano Pizzeria Lucia in data 16.07.2011 e non più ritesserato. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara oggetto del reclamo deve considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Manzoni, di infliggere, a carico della società Piano Pizzeria Lucia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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