COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA ANTESSANO CALCIO / CAVA 2000 DEL 25.04.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA ANTESSANO CALCIO / CAVA 2000 DEL 25.04.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, sia agli effetti di tesseramento e sia agli effetti disciplinari, dei calciatori Mauro Rosario (nato il 19.01.1983), Faiella Matteo (nato il 4.05.1987), De Rosa Paolo (nato il 18.09.1986), Milione Renato (nato il 4.01.1968), Barbuti Francesco (nato il 10.03.1974), Senatore Bartolomeo (nato il 12.08.1967), Senatore Alberto (nato il 5.03.1965), Tanimi Adinolfi Maurizio (nato il 25.01.1979), Sorrentino Antonio (nato il 26.02.1990), Di Salvatore Prisco (nato il 18.02.1968), Vitale Gianluca (nato il 4.09.1988), Senatore Angelo (nato l’11.11.1996), D’Amico Mariano (nato il 29.06.1994), Desiderio Antonio (nato il 9.03.1991), rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che tutti i nominati calciatori, risultano regolarmente tesserati a favore della società Cava 2000 da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. In relazione alla presunta posizione irregolare del calciatore Faiella Matteo quale calciatore espulso dal campo nella gara del 5.04.2012, Cava 2000 / Polisportiva Irno.it, e squalificato per una gara, egli ha scontato la sanzione nella prima gara ufficiale successiva (21.4.2012) alla espulsione, Cava 2000 /Arsenal 2007, per non avervi partecipato e per non essere stato trascritto sulla distinta di gara e pertanto, in posizione regolare, agli effetti disciplinari, alla gara oggetto del ricorso. Pertanto, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame, è da considerarsi regolare, sia agli effetti del tesseramento e sia agli effetti disciplinari. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio; di omologare il risultato di 1–1, conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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