COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE D RECLAMO S. ANDREA FUTSAL – GARA REAL MOSCHIANO / S. ANDREA FUTSAL DEL 20.02.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE D RECLAMO S. ANDREA FUTSAL – GARA REAL MOSCHIANO / S. ANDREA FUTSAL DEL 20.02.2012 ll G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società S. Andrea Futsal in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori Buonaguro Gianluigi (nato il 22.05.1988), Moschiano Eugenio (nato il 3.03.1989), Mazzocca Mario (nato il 20.06.1986), Dalia Andrea (nato il 17.01.1992), Vona Pasquale (nato il 5.09.1978), Moschiano Gaetano (nato il 28.03.1989), Dalia Roberto (nato il 1.01.1977), Esposito Lino (nato il 28.12.1981), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Moschiano i calciatori Buonaguro Gianluigi ed Esposito Lino, dal 20.10.2011; Moschiano Eugenio, Mazzocca Mario, Dalia Andrea, Moschiano Gaetano e Dalia Roberto, dal 18.11.2011, ovvero tutti con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è risultata irregolare la posizione del calciatore Vona Pasquale. Invero, la richiesta di tesseramento del predetto calciatore, pervenuta all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 16.12.2011, era irregolare per la mancata documentazione occorrente al tesseramento del predetto calciatore e precisamente: copia tessera d’identità personale del calciatore e la firma di proprio pugno da parte del Presidente della società medesima. Con raccomandate datate 24.01.2012 e 6.03.2012, l’Ufficio Tesseramento chiedeva con urgenza tale regolarizzazione, precisando nel contempo che “trascorso cinque giorni dalla ricezione della raccomandata” la data di tesseramento del calciatore sarebbe stata quella di invio della nuova spedizione. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Vona Pasquale, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società S. Andrea Futsal, di infliggere, a carico della società Real Moschiano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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