COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO CALCIO 2000 ACERNO – GARA AULETTESE / CALCIO 2000 ACERNO DEL 13.05.2012 Il G.S.T. ,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO CALCIO 2000 ACERNO – GARA AULETTESE / CALCIO 2000 ACERNO DEL 13.05.2012 Il G.S.T. , visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto alla società Calcio Acerno per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Russo Pasqualino (nato il 9.03.1954), Vallone Antonio (nato l’1.11.1995), Mangioni Francesco (nato il 7.05.1995) e Cavallo Simone (nato il 14.10.1995), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori innanzi elencati risultano regolarmente tesserati a favore della società Aulettese da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame e specificamente: Russo Pasqualino dal 7.01.2012, Vallone Antonio dal 12.11.2011, Mangini Francesco dall’8.10.2011, e Cavallo Simone dal 14.10.2011. Di conseguenza la partecipazione, alla gara dei nominati calciatori è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio 2000 Acerno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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