COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO CERCO LA MILLENNIO – GARA CASORIA AUREA CASH / CERCOLA LA MILLENNIO DEL 21.04.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO CERCO LA MILLENNIO – GARA CASORIA AUREA CASH / CERCOLA LA MILLENNIO DEL 21.04.2012 Il G.S.T., visto il reclamo della società Cercola Millennio, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte delle reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La società reclamante si duole che la società Casoria Aurea Cash abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore D’Anna Diego (nato il 13.08.1981), sebbene il medesimo fosse squalificato per una gara per cumulo di ammonizioni, quale calciatore non espulso dal campo (gara del 29.03.2012), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 95 del 5.04.2012, pag. 2348, e non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore D’Anna Diego abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare; infatti, il predetto calciatore, non espulso dal campo, e sanzionato da squalifica per una giornata di gara doveva espiare la sanzione dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale n. 95 del 5.04.2012 e precisamente nella prima gara ufficiale successiva, ovvero quella oggetto del reclamo. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Cerco La Millennio, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Casoria Aurea Cash la punizione sportiva della perdita delle gara, con il punteggio di 0-6. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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