COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO MOLINARA – GARA REAL APICE / MOLINARA DEL 27.11.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO MOLINARA – GARA REAL APICE / MOLINARA DEL 27.11.2011 Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Real Apice abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Chiuchiolo Benito (nato il 21.10.1970), sebbene il medesimo fosse squalificato per due gare, quale calciatore espulso dal campo nella gara di Coppa Campania Real Apice – Pol. Moiano 2004, del 16.11.2011, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 48 del 24.11.2011, pag. 980, e non avrebbe scontato la squalifica nella gara oggetto del reclamo. Orbene, ai sensi dell’art. 19, comma 11.1 del C.G.S. “Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) – squalifica – del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni”, la squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Chiuchiolo Benito andava espiata nelle gare della manifestazione medesima, ovvero nelle gare di Coppa Campania di Seconda Categoria. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara del Campionato di Seconda Categoria oggetto del reclamo è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Molinara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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