COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO VIRTUS S. ANASTASIA – GARA AGNANO / VIRTUS S. ANASTASIA DEL 15.01.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO VIRTUS S. ANASTASIA – GARA AGNANO / VIRTUS S. ANASTASIA DEL 15.01.2012 Il G.S.T., letto il reclamo della società Virtus S.Anastasia, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte delle società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La società reclamante lamenta che la società Agnano abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Autiero Alessandro (nato il 30.06.1975), sebbene il medesimo fosse squalificato per sei gare quale calciatore espulso dal campo (gara del 27.11.2011), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 53 del 1.12.2011, pag. 1069. Successivamente la sanzione è stata ridotta a due giornate di squalifica, a seguito di ricorso presentato dalla società Agnano alla Commissione Disciplinare Territoriale, delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 9.12.2011, pag. 1172. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore Autiero Alessandro abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare, invero il predetto calciatore colpito da squalifica per due gare, a seguito di accertamenti, prendeva parte alla gara oggetto del reclamo, in posizione irregolare per aver disputato (con esclusione della gara del 7.12.2011, scontando quindi una sola giornata), le gare successive del 18.12.2011, 7.01.2012 e 15.01.2012, oggetto del ricorso. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Virtus S. Anastasia, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Agnano la punizione sportiva della perdita della gara Agnano / Virtus S. Anastasia del 15.01.2012, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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