COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO REAL PIETRASTORNINA – GARA REAL SIRIGNANO / REAL PIETRASTORNINA DEL 19.01.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO REAL PIETRASTORNINA – GARA REAL SIRIGNANO / REAL PIETRASTORNINA DEL 19.01.2012
Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Real Sirignano abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Napoletano Stefano (nato il 13.10.1987), sebbene fosse squalificato per una gara quale calciatore espulso dal campo nella gara Monteforte / Real Sirignano del 12.11.2011, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 46 del 17.11.2011, pag. 913, e non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore colpito da squalifica per una gara è Napolitano Stefano, nato il 9.11.1983. Invero, la società Real Sirignano ha tra i suoi tesserati due calciatori omonimi: Napolitano Stefano nato il 13.10.1987 e Napolitano Stefano nato il 9.11.1983. Quello utilizzato dalla società nella gara in epigrafe è nato il 13.10.1987 ed ha partecipato da titolare alla gara in questione in posizione regolare, mentre l’altro calciatore Napolitano Stefano, nato il 9.11.1983, colpito da squalifica per una gara (C.U. n. 46 del 17.11.2011), non è stato né inserito in distinta né utilizzato dalla società Real Sirignano nella gara de qua. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore Napolitano Stefano (nato il 13.10.1987) alla gara in esame è da considerare regolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Pietrastornina; nulla per la tassa reclamo, non versata. Di sanzionare la società Real Sirignano con l’ammenda di euro 10/00 per la mancata comunicazione al C.R.C. della data di nascita del calciatore Napolitano Stefano espulso sul Comunicato Ufficiale.
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