COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/05/2012 TORRIANA – STAR FIVE IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto fatti pervenire dall’arbitro della gara TORRIANA – STAR FIVE, valevole quale gara di finale Play Off del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5, disputatasi a Gradisca d’Isonzo (pr. di Gorizia) il 12.05.2012 e conclusasi con il risultato di 4 – 3;

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/05/2012 TORRIANA – STAR FIVE IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto fatti pervenire dall’arbitro della gara TORRIANA – STAR FIVE, valevole quale gara di finale Play Off del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5, disputatasi a Gradisca d’Isonzo (pr. di Gorizia) il 12.05.2012 e conclusasi con il risultato di 4 – 3; rilevato dai suddetti atti che: - a circa 20 secondi dal termine del recupero del secondo tempo, il calciatore n. 12 dell’A.S.D. Star Five, D’AURIA Giovanni, veniva espulso poiché interveniva in scivolata, con la gamba tesa e con vigoria sproporzionata ai danni di un avversario che era in possesso della palla, colpendolo sul piede di appoggio; il predetto calciatore avversario non subiva conseguenze soltanto perché, poco prima dell’intervento del D’Auria, riusciva appena a sollevare il proprio piede d’appoggio, che comunque veniva colpito; - alla notifica dell’espulsione, il D’Auria, che si trovava a circa quattro metri di distanza dal direttore di gara (di seguito d.d.g.), si scagliava verso quest’ultimo e, messegli entrambi le mani all’altezza dello sterno, inferiva una violenta spinta allo stesso con tale forza da fargli perdere subito l’equilibrio e da farlo indietreggiare di 1-2 metri; il d.d.g. non cadeva a terra solamente perché andava a sbattere contro alcuni calciatori dell’A.S.D. Star Five che si erano alzati dalla panchina, posta alle spalle dell’arbitro stesso, e che, dopo aver circondato il d.d.g. ed invece di soccorrerlo, gli contestavano l’espulsione adottata nei confronti del D’Auria; il D’Auria stesso, nel frattempo, cercava, urlando, di venire ancora a contatto con il d.d.g., ma veniva trattenuto per un braccio ed allontanato da un proprio compagno di squadra; - la velocità con cui il D’Auria si era scagliato contro il d.d.g. aveva colto di sorpresa quest’ultimo non permettendogli in alcun modo di attutire il colpo, di proteggersi e di mantenersi in equilibrio; - appena ricevuto il colpo dal D’Auria, il d.d.g. rimaneva senza fiato per circa 2 – 3 secondi ed avvertiva immediatamente un forte dolore al costato, progressivamente calato in circa due ore; - per l’atto violento subito, il d.d.g. rimaneva scosso anche perché l’unica persona che gli prestava assistenza era il massaggiatore dell’A.S.D. Star Five sig. Dindo Claudio, prima che l’altro collega arbitro riuscisse ad avvicinarglisi, rilevate l’intenzionalità degli atti violenti commessi dal D’Auria sia nei confronti del calciatore avversario sia verso il d.d.g., nonché la potenzialità lesiva che si evidenzia sia nell’entrata sull’avversario stesso sia nella spinta inferta all’arbitro per l’energia impressa in tale circostanza; ritenuto che i predetti riprovevoli atti, come descritti dall’arbitro nel proprio supplemento di rapporto, commessi durante una gara di calcio a 5 fra dilettanti, a prescindere dalle conseguenze causate, sono da considerarsi di rilevante gravità e tali da non poter essere tollerati nel mondo dello sport, motivo per cui a tale condotta violenta ed aggressiva deve corrispondere una congrua sanzione; rilevato, altresì, che dopo l’atto violento subito dall’arbitro, 5 - 6 calciatori dell’A.S.D. Star Five, invece di soccorrerlo e di assisterlo, lo circondavano e gli contestavano il provvedimento di espulsione da lui adottato nei confronti del D’Auria e che né i Dirigenti della squadra avversaria (Torriana) né quelli dell’A.S.D. Star Five si attivavano per assicurare, nella circostanza, la necessaria protezione al d.d.g.; P.Q.M. 1. infligge, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) al calciatore D’AURIA Giovanni (A.S.D. Star Five) la squalifica fino al 17 ottobre 2013, per condotta violenta nei confronti dell’arbitro e di un calciatore avversario; 2. infligge all’A.S.D. Star Five, la sanzione dell’ammenda di € 250,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 2, C.G.S. per l’atto violento commesso da un proprio calciatore nei confronti dell’arbitro e per non aver fornito assistenza all’arbitro stesso nella citata circostanza, disattendendo all’obbligo sancito dall’art. 65 NOIF (responsabilità oggettiva); 3. infligge all’A.S.D. TORRIANA la sanzione di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 2, C.G.S. per non essersi attivati i propri Dirigenti al fine che fosse fornita assistenza all’arbitro, dopo l’azione violenta dallo stesso subita alla fine della gara, disattendendo in tal modo l’art. 65 NOIF (responsabilità oggettiva).
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