COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/05/2012 S.CANZIAN D’ISONZO – MOIMACCO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/05/2012 S.CANZIAN D’ISONZO – MOIMACCO Con reclamo datato 13 maggio 2012, depositato brevi mano presso la sede del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND il 14.05.2012, l’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo chiedeva che venisse applicata nei confronti dell’A.S.D. Moimacco la punizione sportiva della perdita della gara S.CANZIAN D’ISONZO - MOIMACCO, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Seconda Fase, Girone “C”, disputatasi a San Canzian d’Isonzo (Gorizia) il 13.05.2012 e conclusasi con il risultato di 1 -1; ciò in quanto l’A.S.D. Moimacco aveva schierato, nella suindicata gara, nelle sue file, il calciatore MOSSUTO Andrea in posizione irregolare in quanto squalificato e come tale privo di titolo per prendervi parte. Nel proprio gravame, l’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo, deduceva che il Mossuto, squalificato per due giornate a seguito di espulsione disposta nei suoi confronti nel corso della gara del 25.04.2012 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 109 dd. 09.05.2012, pag. 15, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND), avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica a partire dal 10 maggio 2012, giorno immediatamente successivo alla data del suindicato C.U. n. 109, e quindi in occasione della gara del 13.05.2012 (S.Canzian d’Isonzo – Moimacco). Il reclamo, preceduto da preannuncio, presentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e nell’osservanza dei termini abbreviati, previsti nella fase finale della stagione sportiva in corso (C.U. n. 85 del 22.03.2012), era corredato dall’assegno inerente alla relativa tassa e, giusta quanto previsto dall’art. 46 - punto 5 - del C.G.S., dalla prova dell’invio per fax e per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Moimacco, controparte direttamente interessata. La A.S.D. Moimacco non faceva pervenire alcuna controdeduzione. ACCERTAMENTI ESPERITI In base a quanto eccepito dalla Società reclamante, questo giudice sportivo territoriale accertava quanto segue. Il calciatore MOSSUTO Andrea (nato il 17.08.1997 – tessera FIGC “giovane” n. 036913) veniva espulso nel corso della gara Pol. Codroipo – Moimacco del 25.04.2012, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi” e veniva squalificato per due gare effettive. La sanzione suindicata veniva pubblicata sul C.U. n. 109 dd. 09.05.2012, pag. 15, essendo pervenuto il relativo referto in ritardo. Successivamente alla gara del 25.04.2012 la squadra dell’A.S.D. Moimacco, partecipante al Campionato Regionale “Giovanissimi”, aveva osservato il seguente calendario: - 29.04.2012 riposo; - 01.05.2012 Futuro Giovani – Moimacco; - 06.05.2012 Moimacco – Ronchi; - 13.05.2012 San Canzian – Moimacco. Nelle due gare immediatamente successive a quella del 25.04.2012 (in cui il Mossuto era stato espulso) del Campionato Regionale “Giovanissimi”, disputate dall’A.S.D. Moimacco (Futuro Giovani – Moimacco dell’1.05.2012 e Moimacco – Ronchi del 06.05.2012) il menzionato calciatore non veniva impiegato, nonostante la sanzione inflittagli fosse stata pubblicata posteriormente al 06.05.2012 e cioè in data 09.05.2012. Il Mossuto partecipava poi alla gara S.Canzian d’Isonzo – Moimacco del 13.05.2012, in qualità di calciatore di riserva con il n. 15, e veniva impiegato dal 18’ del 2° tempo fino al 30’ del 2’ tempo, in cui veniva ancora espulso. LE NORME CHE DISCIPLINANO L’AUTOMATISMO DELLE SANZIONI L’art. 22, comma 2, recita: “Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice”; L’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva recita quanto segue ai commi 1 e 2. Comma 1: “fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”; comma 2: “ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo”. Pertanto, per il concetto di automatismo, un calciatore espulso nel corso di una gara ufficiale deve considerarsi squalificato solamente per la successiva partita ufficiale, senza attendere il verdetto del Giudice sportivo. La prassi poggia sul fatto che talvolta il referto dell’arbitro può non pervenire tempestivamente al Giudice sportivo, il quale poi preciserà (quando il referto gli perviene) se la squalifica è per una o più giornate. Sulla base di ciò, il Mossuto non veniva giustamente utilizzato nella gara immediatamente successiva (01.05.2012) a quella in cui aveva commesso l’infrazione, in quanto automaticamente squalificato e scontava quindi una giornata; essendo stata però pubblicata soltanto in data 09.05.2012 (proprio perché il referto non era tempestivamente pervenuto) la decisione di questo Giudice sportivo relativa all’infrazione del 25.04.2012 e consistente in due giornate di squalifica, il Mossuto, anche se non utilizzato il 06.05.2012, non aveva scontato la seconda giornata di squalifica, che doveva essere invece scontata in data 13.05.2012 (dopo la pubblicazione della decisione del Giudice sportivo sul C.U.), nella gara contro il San Canzian. CONCLUSIONI In relazione a quanto suindicato non si può che concludere che la posizione del calciatore Mossuto Andrea nella gara S.Canzian d’Isonzo – Moimacco del 13.05.2012 era irregolare, in quanto non aveva scontato la seconda giornata di squalifica. P.Q.M. Il Giudice sportivo territoriale, decidendo in primo grado: - in accoglimento del reclamo presentato dall’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo, infligge all’A.S.D. Moimacco, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara suindicata per 0 – 3, per la posizione irregolare di Mossuto Andrea nella suindicata gara; - infligge un’ulteriore giornata di squalifica al calciatore Mossuto Andrea, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. (oltre ad una ancora da scontare di cui al suddetto C.U. n. 109 del 09.05.2012); - infligge al sig. MASSARUTTO Mauro, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Moimacco, l’inibizione fino al 25 maggio 2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.; - dispone la restituzione della tassa reclamo all’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo, ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S.
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