COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SONNINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2012 A CARICO DEI CALCIATORI MARIANI ACHILLE E PELUSO YVAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 65 DEL 26.4.2012 (Gara: SONNINO – FORMIA del 25.4.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SONNINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO, DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2012 A CARICO DEI CALCIATORI MARIANI ACHILLE E PELUSO YVAN ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 65 DEL 26.4.2012 (Gara: SONNINO – FORMIA del 25.4.2012 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le ragioni addotte dalla reclamante e cioè che i calciatori PELUSO IVAN e MARIANI ACHILLE non avrebbero tenuto un comportamento invasivo e violento nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbero limitati a protestare sia pure in maniera scomposta, non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali; tenuto conto infatti, che l’arbitro descrive nel proprio rapporto che i citati calciatori, l’uno tentando di colpirlo con un calcio, l’altro strattonandolo, non hanno solamente protestando ma assunto un comportamento inaccettabile nei confronti dell’arbitro; considerato che il comportamento dei sostenitori, così ben delineato, nel rapporto arbitrale, presenta caratteri di inaudita gravità tale da giustificare le sanzioni inflitte in primo grado. CU 222 -10 - Infatti i predetti tifosi oltre a scuotere con violenza la rete di recinzione, a fine gara, attendevano minacciosamente l’arbitro e la squadra avversaria tanto da costringerli a rimanere sul terreno di gioco; gli stessi bloccavano la via d’uscita e alcuni di essi muniti di bastone tentavano di colpire l’arbitro che era costretto a chiudersi per un’ora nel proprio spogliatoio, che poteva lasciare solo dopo l’intervento della Forza Pubblica. Appare evidente a questa Commissione che da quanto sopra esposto, data la congruità della sanzione inflitta alla Società, non vi sono margini per alcun ridimensionamento. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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