COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 SGS DEL 19.4.2012 (GARA: CITTA’ DI MARINO – PRO CALCIO del 14.3.2012 – campionato Giov.mi Reg. Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 SGS DEL 19.4.2012 (GARA: CITTA’ DI MARINO – PRO CALCIO del 14.3.2012 – campionato Giov.mi Reg. Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; Considerato che la Società PRO CALCIO ha inoltrato reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo con il C.U. del 19.4.2012, in data 27.4.2012 oltre il termine di cui all’art. 46 del C.G.S. che stabilisce che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione. La Società ricorrente nel rispetto di quanto sopra, avrebbe dovuto inoltrare il reclamo in argomento entro la data del 26.4.2012 e non in data 27.4.2012. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento confermando per l’effetto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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