COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ IDEA FUTURA AVVERSO I PROVVEDIMETI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 DEL 3.5.2012 (Gara: IDEA FUTURA – LODENO CALCIO del 29.4.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ IDEA FUTURA AVVERSO I PROVVEDIMETI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 DEL 3.5.2012 (Gara: IDEA FUTURA – LODENO CALCIO del 29.4.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la società IDEA FUTURA non ha tenuto conto, nell’invio del reclamo a questo Organo di Giustizia Sportiva ed alla Società controparte, dell’abbreviazione dei termini procedurali previsti per le ultime 4 giornate del campionato. Osservato che la ricorrente, in considerazione di quanto sopra, avrebbe dovuto far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice sportivo, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte; rilevato che la società IDEA FUTURA ha inoltrato a questa Commissione ed alla Società controparte il reclamo in data 7.5.2012, oltre il termine fissato e cioè, nel caso in trattazione, entro le ore 12.00 del 5.5.2012, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando per l’effetto, la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it