COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ FUTURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, NONCHÉ’ L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 5/4/12 ( Gara: Futura – Virtus Gavignano dell’ 1/4/12 – Campionato II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ FUTURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, NONCHÉ' L'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ' ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 5/4/12 ( Gara: Futura – Virtus Gavignano dell' 1/4/12 - Campionato II Categoria ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante ritiene che l'Arbitro, dopo essere stato colpito dal giocatore Falcone, anziché sospendere l'incontro, avrebbe dovuto proseguire regolarmente la gara, giunta peraltro quasi al termine, dal momento che non sussisteva alcun pericolo per la sua incolumità. Si è quindi chiesta la conferma del risultato acquisito sul campo, nonché l'annullamento della sanzione pecuniaria, da ritenersi del tutto ingiustificata, ove consideri che i dirigenti della Soc. Futura si sono prontamente attivati per soccorrere e assistere l'Arbitro, dopo l'increscioso episodio. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che durante i minuti di recupero, il calciatore di riserva Falcone Ettore, nel protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore, era entrato sul terreno di gioco, insultandolo e minacciandolo pesantemente, sicché era stato espulso; subito dopo il giocatore si era avvicinato e lo aveva colpito con un violento pugno sul volto, che lo aveva fatto cadere a terra stordito e dolorante. A quel punto erano intervenuti i Dirigenti e i giocatori di entrambe le squadre, che lo avevano assistito, versando dell'acqua sulla parte colpita e aiutandolo a rialzarsi; pur dopo detto intervento, egli aveva continuato tuttavia ad avvertire un forte senso di stordimento e pertanto si era visto costretto a sospendere l'incontro. Il Direttore di gara ha infine precisato che, dopo aver abbandonato l'impianto sposrtivo, poiché persisteva il dolore al viso, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frascati, ove gli era stato diagnosticato un “ trauma contusivo del volto ” con prognosi di gg. 3 s.c. Alla luce di quanto riferito dall'Arbitro deve quindi considerarsi pienamente giustificata la sua decisione di sospendere l'incontro, a causa del violento colpo ricevuto in pieno viso, che gli aveva causato forte dolore e stordimento; e a tal riguardo, si precisa ancora una volta, che la valutazione delle proprie convinzioni psico-fisiche – ai fini della sospensione della gara – spetta, in via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro. Di conseguenza, deve ritenersi del tutto corretto il provvedimento disciplinare di perdita della gara a carico della Soc. Futura, dal momento che la sospensione dell'incontro è stata appunto causata dal gesto violento compiuto da un giocatore della stessa Società. Si ritiene invece di annullare la sanzione pecuniaria a carico della reclamante, in quanto, ferma restando la responsabilità individuale del calciatore Falcone, il quale è stato puntualmente sanzionato per la sua condotta violenta, alcun comportamento censurabile può invece imputarsi a carico degli altri tesserati della Soc. Futura, i quali sono intervenuti per assistere al meglio l'Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo relativo alla punizione sportiva di perdita della gara; di accogliere il reclamo relativo alla sanzione pecuniaria e, per l'effetto, annulla l'ammenda di €150,00 a carico della Soc. Futura. La tassa di reclamo va restituita.
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