COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ FUTURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, NONCHÉ’ L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 5/4/12 ( Gara: Futura – Virtus Gavignano dell’ 1/4/12 – Campionato II Categoria )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETÀ FUTURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA
GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, NONCHÉ' L'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA
STESSA SOCIETÀ' ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 5/4/12
( Gara: Futura – Virtus Gavignano dell' 1/4/12 - Campionato II Categoria )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La reclamante ritiene che l'Arbitro, dopo essere stato colpito dal giocatore Falcone, anziché
sospendere l'incontro, avrebbe dovuto proseguire regolarmente la gara, giunta peraltro quasi al
termine, dal momento che non sussisteva alcun pericolo per la sua incolumità. Si è quindi chiesta
la conferma del risultato acquisito sul campo, nonché l'annullamento della sanzione pecuniaria, da
ritenersi del tutto ingiustificata, ove consideri che i dirigenti della Soc. Futura si sono prontamente
attivati per soccorrere e assistere l'Arbitro, dopo l'increscioso episodio.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che durante i minuti di recupero, il calciatore
di riserva Falcone Ettore, nel protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore, era
entrato sul terreno di gioco, insultandolo e minacciandolo pesantemente, sicché era stato espulso;
subito dopo il giocatore si era avvicinato e lo aveva colpito con un violento pugno sul volto, che lo
aveva fatto cadere a terra stordito e dolorante. A quel punto erano intervenuti i Dirigenti e i
giocatori di entrambe le squadre, che lo avevano assistito, versando dell'acqua sulla parte colpita e
aiutandolo a rialzarsi; pur dopo detto intervento, egli aveva continuato tuttavia ad avvertire un forte
senso di stordimento e pertanto si era visto costretto a sospendere l'incontro. Il Direttore di gara ha
infine precisato che, dopo aver abbandonato l'impianto sposrtivo, poiché persisteva il dolore al
viso, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frascati, ove gli era stato diagnosticato un “
trauma contusivo del volto ” con prognosi di gg. 3 s.c.
Alla luce di quanto riferito dall'Arbitro deve quindi considerarsi pienamente giustificata la sua
decisione di sospendere l'incontro, a causa del violento colpo ricevuto in pieno viso, che gli aveva
causato forte dolore e stordimento; e a tal riguardo, si precisa ancora una volta, che la valutazione
delle proprie convinzioni psico-fisiche – ai fini della sospensione della gara – spetta, in via
discrezionale, esclusivamente all'Arbitro. Di conseguenza, deve ritenersi del tutto corretto il
provvedimento disciplinare di perdita della gara a carico della Soc. Futura, dal momento che la
sospensione dell'incontro è stata appunto causata dal gesto violento compiuto da un giocatore
della stessa Società.
Si ritiene invece di annullare la sanzione pecuniaria a carico della reclamante, in quanto, ferma
restando la responsabilità individuale del calciatore Falcone, il quale è stato puntualmente
sanzionato per la sua condotta violenta, alcun comportamento censurabile può invece imputarsi a
carico degli altri tesserati della Soc. Futura, i quali sono intervenuti per assistere al meglio l'Arbitro.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo relativo alla punizione sportiva di perdita della gara;
di accogliere il reclamo relativo alla sanzione pecuniaria e, per l'effetto, annulla l'ammenda di
€150,00 a carico della Soc. Futura.
La tassa di reclamo va restituita.
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