COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, ROBERTO CAMPAGNA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BASSIANO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, ROBERTO CAMPAGNA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BASSIANO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della Società A.S.D. BASSIANO che non ha rispettato il termine ordinatorio del 12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di competenza. L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti la Società A.S.D. BASSIANO non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, la quietanza liberatoria relativa alla vertenza contro l’allenatore GERARDO BOCCHINO, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio del 20.7.2011. Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare, imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in titolo. Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il Rappresentante della Procura e, per la Società BASSIANO, il Presidente CAMPAGNA ROBERTO e il Direttore Generale della Società. Il Presidente CAMPAGNA ribadisce la buona fede della Società, facendo anzi presente che l’allenatore BOCCHINO è stato liquidato due volte con assegni, non volendo però mai rilasciare quietanza liberatoria. Approfittando di tale circostanza l’allenatore ha instaurato procedura di contenzioso nei confronti della Società, che è stata costretta a ripagare nuovamente, nei termini. CU 222 -2 - Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente ROBERTO CAMPAGNA l’inibizione di 1 mese e per la Società BASSIANO, l’ammenda di € 1.000,00. Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura. Tutto ciò premesso, questa Commissione, tenuto conto di quanto affermato dai deferiti, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura possano essere lievemente mitigate, pertanto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente della predetta Società ROBERTO CAMPAGNA l’inibizione per giorni 10 e alla Società A.S.D. BASSIANO l’ammenda di € 250,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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