COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO RISCIA E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ S.S.D. ARPINO RENATO REA E DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ LUCIO D’AGOSTINI NONCHE’ DELLE SOCIETA’ S.S.D ARPINO E VIRTUS POZZILLI.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO RISCIA E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ S.S.D. ARPINO RENATO REA E DEL DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ LUCIO D’AGOSTINI NONCHE’ DELLE SOCIETA’ S.S.D ARPINO E VIRTUS POZZILLI. Con atto del 3-4-2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Stefano Roscia ed il presidente della società Arpino Renato Rea per violazione degli articoli 1 comma 1 del CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 comma 2 del CGS, il dirigente della stessa società Lucio D’Agostini per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, la società Arpino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati e la società Virus Pozzilli per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per le condotte ascritte al suo calciatore. A sostegno l’Organo requirente deduceva che il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 18-10-2011 comunicava alla società Arpino di aver passato agli atti nulla a tutti gli effetti regolamentari la lista di richiesta di tesseramento del calciatore Stefano Roscia e successivamente, con lettera del 4-11-2011, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Il collaboratore della Procura, esperiva le opportune indagini in base alle quali rilevava che il presidente della società Arpino, Sig. Renato Rea. trasmetteva regolarmente sottoscritta in data 30-9-2011 la richiesta di tesseramento del calciatore Stefano Roscia al competente ufficio del C.R. Lazio che veniva considerata nulla in quanto il Roscia risultava ancora tesserato con la società Virus Pozzilli. Accertava altresì che il calciatore partecipava a quattro gare del campionato di 1^ categoria: Santopadre-Arpino 2-1 del 2-10-2011, Arpino –Posta Fibreno 0-0 del 9-10-2011, Castro dei Volsci-Arpino 0-0 del 16-10-2011; Arpino- Semprevisa 0-2 del 23-10-2011. Accertava altresì che in tutte e quattro le gare il Sig. Lucio D’Agostini, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, aveva sottoscritto le distinte di gara attestando che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati con la società Arpino. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone rituale avviso alle parti, assegnando ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Non pervenivano giustificazioni scritte dai deferiti. Alla riunione presenziavano i deferiti D’Agostini e Rea, quest’ultimo anche in rappresentanza della società deferita i quali protestavano l’assoluta buona fede propria e della società in quanto si erano affidati a quanto riferito dal calciatore che aveva garantito la sua posizione di calciatore tesserabile ed avevano immediatamente fermato il calciatore dopo la comunicazione del rigetto del tesseramento pervenuta dopo la gara del 23-10- 2011. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Roscia 4 gare di squalifica D’Agostini 3 mesi di inibizione Rea 3 mesi di inibizione Società Arpino 4 punti di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00 Virtus Pozzilli 200 euro di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti siano stati pienamente provati e risultino documentalmente dalle produzioni in atti. Le sanzioni richieste dalla Procura possono però essere ridimensionate alla luce delle considerazioni svolte dai deferiti sulla loro buona fede che può presumersi dal fatto che, nel chiedere il tesseramento, la società ha utilizzato i dati anagrafici corretti del calciatore e quindi è veramente presumibile che ignorasse il vincolo preesistente a favore di altra consorella che non poteva che emergere al momento dell’inserimento meccanografico. Va altresì rilevato come dall’utilizzo abusivo del calciatore la società abbia ricavato un utile alquanto modesto collezionando solo due punti nelle quattro gare incriminate. Ciò non di meno l’utilizzo abusivo del calciatore ha determinato una alterazione del potenziale tecnico della società e, di riflesso, una turbativa al corretto andamento del campionato. Le sanzioni vanno quindi equamente fissate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni ROSCIA Stefano Squalifica per tre gare REA RENATO inibizione per mesi due D’AGOSTINI Lucio inibizione per mesi due S.S.D. ARPINO penalizzazione di 1 punto in classifica ed ammenda di € 750,00 U.S. VIRTUS POZZILLI ammenda di € 150,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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