COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5 , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PUNIZIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA A SUO CARICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 DEL 24.04.2012 . (GARA : ROIATE – A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5 DEL 22.04.2012 , CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5 , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DELLA PUNIZIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA A SUO CARICO, ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 DEL 24.04.2012 .
(GARA : ROIATE – A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5 DEL 22.04.2012 , CAMPIONATO DI SECONDA
CATEGORIA)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta , la Società interessata;
osserva quanto segue:
Al 34' del secondo tempo l’arbitro espelleva il calciatore n.10 della Società ricorrente , Pellegrini
Alessio, per aver aggredito , ponendogli la mano sul viso, il n.11 della Società Roiate , Carlini
Giuseppe.
Da tale episodio scaturiva una rissa generale tra i vari giocatori del Municipio Roma 5 ed altri della
Società Roiate, in cui venivano lanciate bottiglie d'acqua ed altri oggetti..
A seguito di ciò il direttore di gara data l'incresciosa situazione, e temendo anche per la sua
personale sicurezza , decideva di sospendere definitivamente la gara sul punteggio di 2-1 in
favore della Società Roiate.
La reclamante , nel suo atto introduttivo di difesa come in sede di sua audizione , definendo
censurabile il gesto violento messo in essere dal suo tesserato, nei confronti dell'avversario, dava
una versione attenuata dei fatti in cui peraltro escludeva qualsiasi ulteriore contatto fisico tra il
Pellegrini e il Carlini, che tra i diversi calciatori, riconducendo gli eventi soltanto in scambi verbali e
insulti reciproci tra le due compagini e non ad una rissa.
Tale affermazione a dir proprio, era avvalorata dal fatto che i Carabinieri presenti sul posto,
sarebbero comunque intervenuti in caso di tafferugli.
Ancora, riguardo alla sospensione della gara , evidenziava che il capitano della Società Roiate
interpellato unitamente al capitano del Municipio Roma 5, esprimeva parere contrario a continuare
la partita.
Pertanto su queste motivazioni chiedeva la revoca del provvedimento relativo alla punizione
sportiva e dell'ammenda.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infatti non sussistono elementi tali da avvalorare le ragioni della Società istante , che tra l'altro non
trovano alcun minimo riscontro nelle chiare risultanze del referto di gara , che per l'art. 35 comma
1.1. del c.g.s. costituisce fonte privilegiata di prova sul comportamento tenuto da ogni tesserato
durante lo svolgimento delle competizioni.
Invece risulta evidente la certezza storica della zuffa che è scaturita e ciò è pure doveroso
annoverarlo, dal comportamento aggressivo e ingiustificato del calciatore della A.S.D. Municipio
Roma 5, nei confronti del proprio avversario.
Come parimenti è appurato che ben 9 giocatori della Società ricorrente e altri 5 del Roiate , hanno
partecipato attivamente alla stessa mischia
Atteso che la rissa scaturita è comunque da attribuire ad entrambe le società , le sanzioni applicate
dal Giudice di primo grado risultano congrue e ben commisurate alla reale portata dei fatti;
DELIBERA
Di confermare il provvedimento del giudice sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, LND come
meglio al C.U. n. 208 alla pag. 23 del 24.04.2012.
La tassa reclamo versata va incamerata.
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