COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/11/2012 A CARICO DEL CALCIATORE PINORI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 96 S.G.S. DEL 28/4/12 (Gara: CITTÀ DI MARINO – LUPA FRASCATI del 28/4/12 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/11/2012 A CARICO DEL CALCIATORE PINORI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 96 S.G.S. DEL 28/4/12 (Gara: CITTÀ DI MARINO – LUPA FRASCATI del 28/4/12 - Campionato Allievi Regionali Eccellenza) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno dell'invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore Pinori Simone va ricondotto ad un atteggiamento di protesta, manifestato con un gesto invasivo e con offese, ma senza alcun intento di violenza nei confronti dell'Arbitro; che, pur censurando tale condotta, questa Commissione ritiene che la sanzione possa essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore PINORI SIMONE dal 30 novembre 2012 al 30 settembre 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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