COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 203 DEL 19.4.2012 (Gara: V. RECINE VELLETRI – CORI CALCIO del 25.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 203 DEL 19.4.2012 (Gara: V. RECINE VELLETRI – CORI CALCIO del 25.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo, ricalcando il ricorso proposto in prima istanza, chiede che venga inflitta alla contro parte la sanzione della perdita della gara, in quanto responsabile del tafferuglio che ha condotto a provocazioni e atteggiamenti intimidatori della squadra del RECINE VELLETRI. Ritenuto non inutile rammentare che nel caso di tafferugli che coinvolgono entrambe le squadre in campo, è assolutamente irrilevante l’individuazione di quella che è stata fonte dei disordini, ma la responsabilità deve essere addebitata in capo ad entrambe le partecipanti (giurisprudenza costante); preso atto che le doglianze della ricorrente possono essere invece ritenute assumibili limitatamente all’entità dell’ammenda, tenuto conto che i responsabili dei tafferugli sono stati individuati dall’arbitro e conseguentemente sanzionati dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, limitatamente all’ammenda che viene determinata in € 150, confermando per il resto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it