COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO CALCIO AVVERO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONOV PETAR ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.5.2012 (Gara: ATL. FIDENE – COLLEFERRO CALCIO del 29.4.2012 – Campionato Giov.mi Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO CALCIO AVVERO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 1°.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONOV PETAR
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.5.2012
(Gara: ATL. FIDENE – COLLEFERRO CALCIO del 29.4.2012 – Campionato Giov.mi Reg.
Ecc.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società COLLEFERRO chiede una riduzione della squalifica
al calciatore SIMEONOV deducendone genericamente l’eccessività.
Esaminati gli atti ufficiali, osserva:
considerato che dal contenuto del referto arbitrale emerge con chiarezza l’inqualificabile condotta
del citato calciatore, il quale, in seguito un avversario a gioco fermo, lo raggiungeva e lo colpiva
con pugni ancorché senza gravi conseguenze ed altresì, a fine gara, cercava nuovamente di
avvicinarlo senza riuscirvi;
ritenute, quindi, prive di consistenza le doglianze della ricorrente e congrua la sanzione
comminate, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società COLLEFERRO CALCIO e, quindi, di confermare
la decisione impugnata.
La tassa viene incamerata.
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