COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 DEL CALCIATORE MILASI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 23.4.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – FIUMICINO CALCIO del 21.4.2012 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 DEL CALCIATORE MILASI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 23.4.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – FIUMICINO CALCIO del 21.4.2012 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente, pur condannando il comportamento posto in essere dal calciatore MILASI VALERIO, il quale è pur vero che proferiva all’indirizzo dell’arbitro espressioni offensive e che, a fine gara, colpiva con un pugno la porta del suo spogliatoio, ma esclude che possa avere avuto alcun contatto fisico con il direttore di gara. Il calciatore subito mortificato e pentito per il deplorevole comportamento, avrebbe voluto immediatamente scusarsi con l’arbitro non avendone però avuto opportunità. In conseguenza di quanto esposto, la ricorrente chiede una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore. Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara, ha accertato che in effetti risponde al vero quanto sostiene la reclamante circa le offese rivolte all’arbitro ed i pugno inferto alla porta dello spogliatoio adibito al calciatore, mentre non menziona la ricorrente l’episodio evidenziato dall’arbitro nel proprio rapporto, in cui precisa che il MILASI al termine dell’incontro gli pestava volontariamente il piede. Dinanzi a tali divergenze, come detto più volte, prevale in caso di contrasto, il contenuto del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Pur tuttavia questo Organo di Giustizia Sportiva valutando nel complesso la dinamica dei fatti accaduti, ritiene che la sanzione stessa inflitta al MILASI possa essere lievemente ridimensionata e rapportata secondo gli abituali parametri adottati in casi del genere. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica inflitta al calciatore MILASI VALERIO al 31.10.2012.La tassa reclamo va restituita.
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