COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE CHTIOUI AHMED PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 10 COMMI 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE
CHTIOUI AHMED PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 10 COMMI 2 DEL C.G.S. IN
RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF
Il Segretario dell’Ufficio Tesseramenti della FIGC inviava alla Procura Federale la lettera del
22.12.2011, con la quale la Società A.S.D. AUDACE OLIMPICA, in data 14 ottobre 2011 avanzava
richiesta di tesseramento per il calciatore di nazionalità tunisina CHTIOUI AHMED (nato il
29.6.1965), allegando apposita dichiarazione del calciatore che sosteneva di non essere mai stato
tesserato con alcuna Società di Federazione estera.
In data 1 dicembre 2011 il Segretario della Federazione Tunisina Calcio segnalava al contrario,
che il calciatore anzidetto risultava precedentemente tesserato per il CLUB SPORTIF
OUARDANINE e successivamente per la Società HIRONDELLE SPORTIVE KALAA KEBIRA ad
essa regolarmente affiliate;
Dalle indagini esperite, il Collaboratore Federale rilevava rispondente al vero quanto sopra , che la
richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto alla luce delle false affermazioni
contenute nella sopraccitata dichiarazione, era da considerarsi, in contrasto con il disposto dell’art.
40 comma 11 bis delle NOIF ed abbia anche comportato la violazione degli artt. 1 commi 1 e 10
comma 2 del C.G.S.per avere richiesto un tesseramento su dichiarazione mendace.
Pertanto l’incaricato della Procura Federale ha deferito a questa Commissione, per i motivi in
argomento, in relazione alle violazioni contestate, il calciatore CHTIOUI AHMED.
Alla riunione indetta presso questa Commissione di Disciplina, era presente solamente il
rappresentante della Procura Federale che concludeva il proprio intervento, affermando la
responsabilità del deferito, chiedendo 6 mesi di squalifica per il calciatore CHTIOU AHMED.
Questa Commissione di Disciplina, non avendo alcuna obiezione di formulare, essendo evidente la
responsabilità del deferito, ritiene la sanzione stessa proposta dalla Procura Federale sia da
ritenersi del tutto congrua rispetto alle violazioni contestate al deferito.
Detto quanto sopra, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
di affermare la responsabilità del deferito del calciatore CHTIOUI AHMED, sanzionando lo stesso
con la squalifica di 6 mesi.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione agli interessati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE CHTIOUI AHMED PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 10 COMMI 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF"