COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DI VENTURA DANTE, GIA’ PRESIDENTE DELLA U.S.D. MONTEROTONDO SCALO E DELL’U.S.D. CITTA’ DI MONTEROTONDO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DI VENTURA DANTE, GIA’ PRESIDENTE DELLA U.S.D. MONTEROTONDO SCALO E DELL’U.S.D. CITTA’ DI MONTEROTONDO. La Procura Federale con atto del 29-2-2012, poi sostituito da atto del 23-4-2012 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Di Ventura Dante, all’epoca dei fatti presidente della U.S.D. Monterotondo Scalo, oggi U.S.D. Città di Monterotondo per violazione degli articoli 1 comma e 3 del CGS, e la società U.S.D. Città di Monterotondo, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo presidente pro-tempore. A sostegno del deferimento rilevava come la Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata nel C.U. 18/d del 18-2-2011, avesse disposto l’invio alla Procura Federale degli atti relativi alla doppia richiesta di tesseramento del calciatore Luca Rinaldi per la U.S.D. Monterotondo Scalo e della U.S.D. Castelnuovese Calcio, per la stagione sportiva 2010-2011. Dalle indagini esperite è risultato che sulla richiesta di tesseramento della società U.S.D. Monterotondo Scalo risultavano apposte le firme apocrife sia del calciatore Luca Rinaldi che di suo padre Michele Rinaldi. Non era stato possibile pervenire all’individuazione dell’autore della falsificazione e quindi della stessa doveva rispondere, per immedesimazione organica il presidente pro-tempore Di Ventura Dante, peraltro oggi presidente della U.S.D. Città di Monterotondo. Alla società Monterotondo Scalo era subentrata a seguito di fusione, nella corrente stagione sportiva la società Città di Monterotondo che deve quindi rispondere delle violazioni ascritte alle società fusionarie. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone rituale avviso alle parti, assegnando ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi Nessuno compariva per i deferiti che non facevano pervenire alcuna giustificazione scritta.e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti richiedendo per il Di Ventura 3 mesi di inibizione e per la società € 2.000,00 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti ascritti siano provati documentalmente in quanto risultano acquisite sia le dichiarazioni del calciatore e dei suoi genitori che hanno riconosciuto come proprie le firme apposte sul modulo di richiesta tesseramento della società Castelnuovese, disconoscendo invece esplicitamente le firme apposte sul modulo del Monterotondo Scalo; il confronto delle numerose scritture di comparazione denota poi evidentemente che le firme apposte su tale modulo sono, prima facie, totalmente difformi da quelle sicuramente riferibili agli interessati. L’assenza di qualsiasi difesa da parte dei deferiti, pur non costituendo prova della loro colpevolezza, impedisce qualsiasi ulteriore scrutinio delle risultanze che appaiono univoche e che portano all’affermazione di responsabilità dei deferiti. Le sanzioni richieste sono del tutto congrue per il tesserato e possono essere solo lievemente ridimensionate per la società in considerazione del fatto che si tratta di un unico caso e di un giovane calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni DI VENTURA DANTE inibizione per mesi tre U.S.D. CITTA’ DI MONTEROTONDO ammenda di € 1.500,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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