COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. ALBERICO CARMIGNANI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. ATLETICO FIDENE, ANGELO DI LIVIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA DELLE VITTORIE, STEFANO ANCONITANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. IL GRIFONE (OGGI A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE), MASSIMO VITULLO E PIERINO DI IORIO, NON TESSERATI, E DELLE SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FIDENE, POLISPORTIVA DELLE VITTORIE E A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. ALBERICO CARMIGNANI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. ATLETICO FIDENE, ANGELO DI LIVIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA POLISPORTIVA DELLE VITTORIE, STEFANO ANCONITANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. IL GRIFONE (OGGI A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE), MASSIMO VITULLO E PIERINO DI IORIO, NON TESSERATI, E DELLE SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO FIDENE, POLISPORTIVA DELLE VITTORIE E A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE Con atto del 21 marzo 2012 la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: Alberico Carmignani, Massimo Vitullo e Pierino Di Iorio, della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione al disposto dell’art. 36 del Regolamento del SGS e di quanto disposto all’art. 3.6 del C.U. n.1 2009-2010 del SGS, Angelo Di Livio e Stefano Anconetani, della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione al disposto di cui all’art. 36 del Reg. SGS, nonché a quanto stabilito dall’articolo 3.6 del C.U. 1 2009-2010 del SGS, le società, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 per la responsabilità diretta nelle violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. A sostegno del deferimento rilevava come la segreteria del SGS avesse trasmesso alla Procura una nota pervenutale dal Comitato Regionale Lazio con la quale comunicava il rigetto di tre richieste di autorizzazione di raduni per giovani calciatori presentate dalla società Atletico Fidene, in quanto le società Livorno Calcio, Benevento Calcio e Foggia non avevano autorizzato lo svolgimento di detti raduni. Nonostante il divieto i raduni si erano svolti in data 5-12 e 19 maggio 2010. Dalla attività istruttoria espletata gli incaricati della Procura rilevavano che effettivamente la società Atletico Fidene, nell’ambito di un asserito progetto di fusione con la società Polisportiva Delle Vittorie, ha organizzato i tre raduni per giovani calciatori nelle date indicate, ai quali hanno preso parte anche le società Delle Vittorie e la società A.S.D. Il Grifone, presenti con propri calciatori e con i propri legali rappresentanti Angelo Di Livio e Stefano Anconitani . In occasione di due sopralluoghi effettuati il 12 maggio ed il 19 maggio 2010 i collaboratori riscontravano la presenza di numerosi giovani calciatori, alcuni dei quali indossavano la casacca della società Delle Vittorie, e di adulti colocati nell’area antistante gli spogliatoi, presumibilmente genitori dei calciatori, nonché di altri soggetti. Uno di essi, collocatosi al di fuori del terreno di gioco sotto la tribunetta ed identificato successivamente in Micheli Francesco Giuseppe chiedeva ad una persona in panchina, successivamente identificato in Di Iorio Pierino, se erano presenti “quelli del Foggia” ottenendone risposta affermativa. Venivano poi sentiti i protagonisti identificati e presenti ai fatti i quali davano giustificazioni della loro presenza sul campo, affermando in particolare il Micheli di essere venuto al campo per parlare con il direttore sportivo Di Iorio e di aver visto che era in corso una amichevole tra l’Atletico Fidene ed il Delle Vittorie in vista della fusione tra le due società, versione confermata anche dal Vitello. L’Anconitani dichiarava di essere stato contattato dal Vitullo per aiutarlo nel formare la squadra degli allievi regionali dell’Atletico Fidene e di aver portato al campo qualche ragazzo del 1993 e di aver portato la precedente settimana un ragazzo del 1995. Anche il Di Livio corroborava la tesi dell’amichevole organizzata tra le due società che avrebbero dovuto fondersi, Atletico Fidene e Delle Vittorie. Confermava la presenza del Sig. Giuseppe Materazzi e del responsabile del settore giovanile del Livorno di cui non ricorda il nome. Il Di Iorio infine ha corroborato la tesi dell’amichevole organizzata in vista della fusione ed ha dichiarato che erano stati invece erroneamente inviati i modelli per la richiesta di autorizzazione a raduni di giovani calciatori per società professionistiche. Il tutto era avvenuto prima che potesse informare le società professionistiche interessate. Dai fatti sopra esposti emergeva, a parere della Procura, la responsabilità delle tre società e dei loro rappresentanti per aver tenuto, malgrado il diniego di autorizzazione, i provini alla presenza di persone non meglio identificate in rappresentanza di società professionistiche. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone rituale avviso alle parti, assegnando ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi Facevano pervenire memorie difensive il Sig. Stefano Anconitani e l’A.S.D. Grifone Monteverde. L’Anconitani ribadiva di aver aderito alla richiesta del Vitullo di aiutarlo nella formazione della squadra allievi regionali della società Atletico Fidene e di aver portato al campo alcuni giovani del 1993 ed un solo giovane del 1995 in un raduno precedente. Precisa e ribadisce di non aver mai saputo della presenza di osservatori di società professionistiche sul campo di gioco. La società Grifone Monteverde affermava di non conoscere nulla della vicenda in quanto addebitata all’Anconitani, all’epoca presidente del Grifone, che non aveva mai ricoperto alcuna carica nella società originata dalla fusione tra il Grifone ed il Real Monteverde. Chiedeva quindi il proscioglimento o, quanto meno, la derubricazione della responsabilità della società da diretta ad oggettiva. Alla riunione comparivano i Sigg.ri Carmignani, Vitullo, Di Iorio ed Anconitani. Il Vitullo affermava che i rapporti con le società professionistiche erano intrattenuti dal Di Iorio che le aveva informate del raduno che vi sarebbe stato, finalizzato anche alla fusione tra le due società Atletico Fidene e Delle Vittorie. Non appena appreso che il raduno non era stato autorizzato l’Atletico Fidene ha disdetto tutte le convocazioni dei raduni. I ragazzi del Grifone sono stati presenti una sola volta ed in campo vi erano solo ragazzi delle due società che dovevano fondersi per svolgere delle amichevoli per integrare le rose per la nuova società. Il Di Iorio era presente solo quale futuro direttore sportivo dei ragazzi del ’95. I professionisti presenti sugli spalti erano persone interessate alla nuova società ed i successivi raduni si sono svolti in modo regolare. Anconitani sottolineava invece i buoni rapporti, anche di parentela, con il Vitullo e quindi di aver mandato solo 2 ragazzi per l’amichevole, al solo scopo di farli conoscere alla nuova società. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: CARMIGNANI Alberico inibizione di 2 mesi VITULLO Massimo inibizione di 6 mesi DI IORIO Pierino inibizione di 6 mesi DI LIVIO Angelo inibizione di 4 mesi ANCONITANI Stefano inibizione di 4 mesi ATLETICO FIDENE ammenda di € 500,00 DELLE VITTORIE ammenda di € 300,00 GRIFONE MONTEVERDE ammenda di € 300,00. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti a tutti i deferiti siano fondati. La giustificazione addotta dai deferiti: di una serie di amichevoli messe in atto tra le squadre del Delle Vittorie e dell’Atletico Fidene in vista di una fusione tra le stesse, non ha trovato alcun conforto documentale in quanto di tale fusione non vi è traccia negli atti federali ed è rimasta solo una allegazione di parte. L’evidenza dei fatti è quella che i provini si siano svolti, alla presenza di osservatori delle società professionistiche, con la partecipazione dei calciatori delle tre società. La presenza dei rappresentati di due società e di persone che dichiarano di intrattenere rapporti con società professionistiche, non vincolate con le società partecipanti, porta univocamente ad affermare che non poteva esservi altro scopo che quello di organizzare il provino che era stato invece vietato. Le sanzioni richieste vanno leggermente adeguate a criteri di equità, considerando che la posizione dei tre rappresentanti legali delle società appare analoga in punto di responsabilità, mentre per le società si può leggermente differenziare in considerazione del fatto che l’Atletico Fidene porta anche la responsabilità di aver messo a disposizione le strutture tecniche ed organizzative. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni CARMIGNANI Alberico inibizione di 3 mesi VITULLO Massimo inibizione di 6 mesi DI IORIO Pierino inibizione di 6 mesi DI LIVIO Angelo inibizione di 3 mesi ANCONITANI Stefano inibizione di 3 mesi ATLETICO FIDENE ammenda di € 500,00 DELLE VITTORIE ammenda di € 300,00 GRIFONE MONTEVERDE ammenda di € 300,00 Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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