COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI LATINA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. NONCHE’ AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 1 E 3 LETT. A), C) E G) DEL REGOLAMENTO AIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA
CAMPOLI, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI LATINA PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. NONCHE’ AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 1 E 3 LETT. A),
C) E G) DEL REGOLAMENTO AIA
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, con il C.U. n. 21 S.G.S. del 10.11.2011,
decideva la ripetizione della gara LA ROCCA CALCIO – NUOVA LATINA ISONZO del 30.11.2011,
valida per il Campionato Allievi Provinciali, trasmettendo gli atti alla Procura Federale.
La società LA ROCCA CALCIO proponeva reclamo avverso la regolarità di svolgimento
dell’incontro, in quanto la gara veniva diretta dall’arbitro della Sezione AIA di Latina, Sig. ANDREA
CAMPOLI, colpito da precedente provvedimento di squalifica.
L’incaricato delle Procura Federale, esperite le opportune indagini, accertava l’irregolarità
denunciata dalla reclamante Società LA ROCCA e, che, l’arbitro stesso, Sig. CAMPOLI ANDREA
ammetteva in sede di audizione, che nel 2006 subiva un provvedimento di squalifica per la durata
di 5 anni per aver aggredito l’arbitro della gara PONTINA CALCIO – POL. CARSO, mentre
svolgeva la funzione di assistente di parte per la Società PONTINIA, della quale era Dirigente,.
Faceva presente alla Procura di aver frequentato il corso per arbitri presso la Sezione AIA di
Latina, dichiarando sull’apposito modulo messo a disposizione dalla sezione, di non aver subito
alcun provvedimento disicplinare nell’ambito disciplinare ed arbitrale, acquisendo la qualifica di
arbitro effettivo e dirigendo gare federali dall’ottobre 2010 a novembre 2011.
In relazione a quanto sopra, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questa Commissione
Disicplinare il Sig. ANDREA CAMPOLI per aver tenuto una condotta gravemente scorretta, per
aver violato i principi di lealtà correttezza e probità dell’ordinamento sportivo sanciti dall’art. 1
comma 1 del C.G.S. e dall’art. 40 commi 1 e 3 lett. a) c) e g) del regolamento AIA.
Alla riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, il quale concludeva con
l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo per il Sig. CAMPOLI ANDREA la squalifica
per 3 anni.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, dalla lettura degli atti prodotti in via istruttoria, si è reso conto
in maniera inequivocabile della responsabilità del deferito, così come contestata, per avere nel
periodo ottobre 2010 – novembre 2011, diretto gare senza averne titolo e contravvenendo in tal
modo alle norme indicate in titolo, concordando pienamente sulla proposta di sanzione al
CAMPOLI, ritenendola del tutto congrua.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere il Sig. CAMPOLI ANDREA responsabile delle violazioni a lui ascritte ed indicate in
epigrafe irrogandogli il provvedimento di squalifica per 3 anni.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione agli interessati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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