COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DOMENICO GIOVACCHINI, QUALE PRESIDENTE ED ALLENATORE DELL’A.S.D. CAPENA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEL SIG. WALTER GUIDOTTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELL’A.S.D. CAPENA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 DELLE NOIF E LA SOCIETA’ A.S.D. CAPENA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. DOMENICO
GIOVACCHINI, QUALE PRESIDENTE ED ALLENATORE DELL’A.S.D. CAPENA CALCIO PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEL SIG. WALTER GUIDOTTI, DIRIGENTE
ACCOMPAGNATORE DELL’A.S.D. CAPENA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 DELLE NOIF E LA SOCIETA’ A.S.D.
CAPENA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
Il dr. PIERLUIGI ROESLER FRANZ, con nota n. 2238 del 16.10.2011, trasmetteva alla Procura
Federale gli atti della gara ATLETICO CALASAO – CAPENA CALCIO del 15.10.2011, in cui
segnalava l’indebita partecipazione alla gara del Sig. DOMENICO GIOVACCHINI, Presidente ed
allenatore della Soc. CAPENA CALCIO, in quanto squalificato per tre gare con il Com. Uff.le del
27.5.2011 e poi per 5 gare con il C.U. del 3.6.2011.
L’incaricato della Procura Federale, dall’istruttoria espletata, comprovata dal Sig. ROESLER
FRANZ, padre di un calciatore della Soc. ATLETICO CALASAO e dal dirigente della stessa
Società, accertava in effetti quanto denunciato e che, a tale comportamento illecito, comportava
anche la responsabilità del dirigente accompagnatore della Soc. CAPENA CALCIO Sig. WALTER
GUIDOTTI, perché aveva consentito la partecipazione del Sig. GIOVACCHINI alla gara
suindicata, nonostante fosse in posizione di squalifica.
Ritiene pertanto la Procura Federale che i fatti sopradescritti ascrivibili al Presidente – allenatore
DOMENICO GIOVACCHINI, nonché al dirigente accompagnatore WALTER GUIDOTTI della Soc.
CAPENA CALCIO, abbiano integrato la violazione delle norme indicate in titolo e che quindi i
predetti siano passibili di deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale.
Veniva fissata la riunione presso gli uffici della Commissione Disciplinare a cui partecipava il
rappresentante della Procura Federale, mentre per la Soc. CAPENA CALCIO nessuno era
presente.
L’incaricato della Procura Federale ritiene per i motivi indicati nel deferimento, i soggetti
responsabili delle violazioni degli articoli del C.G.S. indicati in oggetto, chiedendo per il Sig.
DOMENICO GIOVACCHINI l’inibizione per mesi 3, per il Sig. WALTER GUIDOTTI l’inibizione di 1
mese e per la Soc. CAPENA CALCIO, responsabile direttamente ed oggettivamente l’ammenda di
Euro 500,00.
La Commissione Disciplinare ha ritenuto provati i fatti ascritti ai deferiti e che le richieste della
Procura Federale, in relazione alle violazioni regolamentari tenute dai soggetti deferiti, appaiono
pienamente congrue e vanno pertanto accolte.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo, irrogando
al presidente-allenatore della Società CAPENA CALCIO Sig. DOMENICO GIOVACCHINI
l’inibizione per 3 mesi, al dirigente accompagnatore Sig. WALTER GUIDOTTI l’inibizione di 1
mese, ed a carico della Soc. CAPENA CALCIO l’ammenda di Euro 500,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione agli interessati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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