COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SIG. BENVENUTI MARCO GABRIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 COMMA 2 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SIG.
BENVENUTI MARCO GABRIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 COMMA 2 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D.
VIVACE GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.
Il Presidente del C.R. Lazio con nota del 2.5.2011, trasmetteva alla Procura Fedeale, per le
opportune valutazioni, copia del verbale di sequestro eseguito dai carabinieri di San Basilio della
documentazione relativa al tesseramento del calciatore CATALDI LORENZO, tesserato per la
Società VIVACE GROTTAFERRATA, evidenziando altresì che tale provvedimento era stato
disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in virtù del Decreto allegato in
copia.
La Procura Federale rilevava che dalla lettura del decreto di sequestro degli atti di tesseramento
del calciatore CATALDI, disposto dall’Autorità Giudiziaria, era agevole rilevare come tale
provvedimento era stato assunto, in conseguenza di una denuncia querala sporta dal padre
GIORGIO CATALDI, con la quale quest’ultimo provvedeva a disconoscere la firma apposta a suo
nome sulla richiesta di tesseramento del figlio.
Ascoltato il Presidente della Società VIVACE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO
GABRIELE, il quale dichiarava che il giovane calciatore CATALDI, proveniente dalla Società N.
TOR TRE TESTE, si allenava con la Società da lui diretta, e dopo un breve periodo, chiedeva al
giovane di regolarizzare la sua posizione, venendo con i genitori al campo per apporre la firma sul
cartellino.
Dichiarava sempre il Presidente, che a seguito di tale sollecito, il CATALDI si presentava con la
nonna, la quale riferiva che i genitori del nipote si trovavano in stato di separazione e chiedeva,
quindi, di poter ritirare lei stessa la modulistica necessaria, al fine di poter raccogliere le firme di
entrambi i genitori.
Il Presidente, valutata la serietà di quanto denunciato dalla nonna, le consegnava i relativi moduli
di tesseramento, che successivamente venivano riconsegnati debitamente sottoscritti da entrambi i
genitori.
Perfezionato il tesseramento, nel mese di maggio 2011, i Carabinieri della stazione di
Grottaferrata, avevano effettuato il sequestro degli atti di tesseramento del calciatore, con la
conseguenza che il giovane CATALDI, pian piano diradava la presenza agli allenamenti e poi li
disertava definitivamente.
Il Presidente BENVENUTI ammetteva, dinanzi all’Organo Inquirente, la leggerezza commessa in
tutta la vicenda, solo per aiutare il ragazzo e che veniva a conoscenza dopo dal Segretario che il
padre del ragazzo chiedeva notizie relative al tesseramento del figlio, con la richiesta di copia del
cartellino.
La Procura, rilevava come nella circostanza non siano state rispettate le norme di cui all’art. 39
comma 2 delle NOIF, accertando che il Presidente dell’A.S.D. VIVAVE GROTTAFERRATA, Sig.
BENVENUTI MARCO GABRIELE, non aveva personalmente raccolto per sua stessa ammissione,
le firme dei genitori del calciatore LORENZO CATALDI e che allo stato degli atti non era possibile
accertare, con assoluta certezza, se tali firme erano realmente apocrife e pertanto nulla si poteva
dire in merito alla validità del tesseramento.
Osservato quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire alla Commissione DIsicplinare il
Presidente della A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO GABRIELE per
rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. e 39 comma 2 delle NOIF
e della società A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per quanto
addebitato al suo Presidente.
La Commissione Disciplinare ricevuto il deferimento fissava la riunione per la discussione a cui
partecipava il solo rappresentante della Procura che concludeva con l’affermazione di
responsabilità dei deferiti chiedendo 1 mese di inibizione per il Presidente BENVENUTI ed € 1.000
di ammenda per la Società VIVACE GROTTAFERRATA.
La Commissione Disciplinare dopo aver valutato nel complesso la vicenda ritiene di non avere
obiezioni particolari in relazione alle richieste formulate dalla Procura e di ritenere le stesse del
tutto congrue in relazione alle violazioni contestate.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo, irrogando
al presidente della Società VIVACE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO GABRIELE
l’inibizione di 1 mese ed a carico della Soc. VIVACE GROTTAFERRATA l’ammenda di Euro
1.000,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione agli interessati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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