COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SIG. BENVENUTI MARCO GABRIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 COMMA 2 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SIG. BENVENUTI MARCO GABRIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 39 COMMA 2 DELLE NOIF E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Il Presidente del C.R. Lazio con nota del 2.5.2011, trasmetteva alla Procura Fedeale, per le opportune valutazioni, copia del verbale di sequestro eseguito dai carabinieri di San Basilio della documentazione relativa al tesseramento del calciatore CATALDI LORENZO, tesserato per la Società VIVACE GROTTAFERRATA, evidenziando altresì che tale provvedimento era stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in virtù del Decreto allegato in copia. La Procura Federale rilevava che dalla lettura del decreto di sequestro degli atti di tesseramento del calciatore CATALDI, disposto dall’Autorità Giudiziaria, era agevole rilevare come tale provvedimento era stato assunto, in conseguenza di una denuncia querala sporta dal padre GIORGIO CATALDI, con la quale quest’ultimo provvedeva a disconoscere la firma apposta a suo nome sulla richiesta di tesseramento del figlio. Ascoltato il Presidente della Società VIVACE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO GABRIELE, il quale dichiarava che il giovane calciatore CATALDI, proveniente dalla Società N. TOR TRE TESTE, si allenava con la Società da lui diretta, e dopo un breve periodo, chiedeva al giovane di regolarizzare la sua posizione, venendo con i genitori al campo per apporre la firma sul cartellino. Dichiarava sempre il Presidente, che a seguito di tale sollecito, il CATALDI si presentava con la nonna, la quale riferiva che i genitori del nipote si trovavano in stato di separazione e chiedeva, quindi, di poter ritirare lei stessa la modulistica necessaria, al fine di poter raccogliere le firme di entrambi i genitori. Il Presidente, valutata la serietà di quanto denunciato dalla nonna, le consegnava i relativi moduli di tesseramento, che successivamente venivano riconsegnati debitamente sottoscritti da entrambi i genitori. Perfezionato il tesseramento, nel mese di maggio 2011, i Carabinieri della stazione di Grottaferrata, avevano effettuato il sequestro degli atti di tesseramento del calciatore, con la conseguenza che il giovane CATALDI, pian piano diradava la presenza agli allenamenti e poi li disertava definitivamente. Il Presidente BENVENUTI ammetteva, dinanzi all’Organo Inquirente, la leggerezza commessa in tutta la vicenda, solo per aiutare il ragazzo e che veniva a conoscenza dopo dal Segretario che il padre del ragazzo chiedeva notizie relative al tesseramento del figlio, con la richiesta di copia del cartellino. La Procura, rilevava come nella circostanza non siano state rispettate le norme di cui all’art. 39 comma 2 delle NOIF, accertando che il Presidente dell’A.S.D. VIVAVE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO GABRIELE, non aveva personalmente raccolto per sua stessa ammissione, le firme dei genitori del calciatore LORENZO CATALDI e che allo stato degli atti non era possibile accertare, con assoluta certezza, se tali firme erano realmente apocrife e pertanto nulla si poteva dire in merito alla validità del tesseramento. Osservato quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire alla Commissione DIsicplinare il Presidente della A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO GABRIELE per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. e 39 comma 2 delle NOIF e della società A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per quanto addebitato al suo Presidente. La Commissione Disciplinare ricevuto il deferimento fissava la riunione per la discussione a cui partecipava il solo rappresentante della Procura che concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo 1 mese di inibizione per il Presidente BENVENUTI ed € 1.000 di ammenda per la Società VIVACE GROTTAFERRATA. La Commissione Disciplinare dopo aver valutato nel complesso la vicenda ritiene di non avere obiezioni particolari in relazione alle richieste formulate dalla Procura e di ritenere le stesse del tutto congrue in relazione alle violazioni contestate. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo, irrogando al presidente della Società VIVACE GROTTAFERRATA, Sig. BENVENUTI MARCO GABRIELE l’inibizione di 1 mese ed a carico della Soc. VIVACE GROTTAFERRATA l’ammenda di Euro 1.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione agli interessati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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