COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. IORIO CIRO VICE PRESIDENTE DELL’A.S.D. REAL FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DE C.G.S. ED ART. 5 COMMA 1 DELLO STESSO C.G.S. E LA SOCIETA’ REAL FERENTINO PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. IORIO CIRO VICE PRESIDENTE
DELL’A.S.D. REAL FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DE C.G.S. ED
ART. 5 COMMA 1 DELLO STESSO C.G.S. E LA SOCIETA’ REAL FERENTINO PER
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Nella lettera denuncia del Sig. IORIO inviata alla Procura Federale viene evidenziato che l’arbitro
nella gara RIO CECCANO – GIULIANELLO, allontanava dal terreno di gioco (espulsione diretta), il
portiere della Soc. RIO CECCANO POLITI LORENA con la maglia n. 12, unitamente al
massaggiatore TIBERI LUIGI.
Nel Com. Uff. n. 7 del 20.10.2011 veniva invece riportato un provvedimento disciplinare a carico di
NOVILI FEDERICA, inserita in distinta, come portiere con la maglia n. 1, anziché a carico di
POLITI LORENA espulsa dall’arbitro.
Circostanza questa che, a detta dell’esponente, avrebbe integrato un “tentativo di combine” tra
l’arbitro e società, a scapito della Società di appartenenza.
L’indagine espletata dal collaboratore federale, attraverso l’esame del filmato della partita, ha
consentito di ricostruire la vicenda.
Dalle audizioni eseguite, i diretti interessati hanno confermato che nella gara in questione sono
stati effettivamente espulsi la calciatrice POLITI LORENA ed il massaggiatore TIBERI LUIGI. Lo
stesso arbitro, durante l’audizione, dopo aver rivisto i filmati della gara ha ammesso di avere
espulso POLITI LORENA ed il Sig. TIBERI LUIGI, annotando invece sul proprio taccuino, come
espulsa il numero 1 della Soc. RIO CECCANO, corrispondente al nominativo di NOBBILI
FEDERICA.
Il Presidente della Soc. RIO CECCANO, Sig. PIZZALE TONINO, in sede di audizione, ha
affermato di essersi accorto dell’errore di persona commesso dall’arbitro, solo a seguito della
lettura del C.U. del 20.10.2011, informandone la Delegazione Provinciale di Frosinone che non
provvedeva in tempo utile alla correzione.
L’incaricato della Procura si è reso conto della dinamica di quanto accaduto, che si è trattato di un
chiaro errore in buona fede dell’arbitro, così come dallo stesso ricostruito durante la deposizione.
Da quanto sopra emerge per la Procura, che il Sig. IORIO CIRO ha espresso dichiarazioni non
riscontrate di un presunto illecito avvenuto nella gara in discussione, e che pertanto i toni ed i
contenuti risultano diffamatori e lesivi nei confronti di altra società e tesserati.
Per i motivi suesposti vengono deferiti per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo il Sig.
IORIO CIRO e la Soc. A.S.D. REAL FERENTINO.
La Commissione Disciplinare, ricevuto il deferimento, fissava la riunione per la discussione, a cui
era presente il rappresentante della Procura Federale, Nessuno compariva per i deferiti, né
pervenivano deduzioni difensive.
Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva per il
Sig. IORIO CIRO 6 mesi di inibizione e l’ammenda di Euro 100,00 ed alla Società A.S.D. REAL
FERENTINO 100 Euro di ammenda.
La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e
concretizzano le violazioni contestate e non avendo alcunché da obiettare alle richieste formulate
dalla Procura Federale, ad eccezione dell’ammenda di Euro 100,00 comminata al dirigente IORIO
CIRO, ritiene le altre sanzioni del tutto congrue rispetto ai comportamenti assunti nella circostanza
dai deferiti.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti
sanzioni:
al dirigente IORIO CIRO della A.S.D. REAL FERENTINO l’inibizione di 6 mesi;
alla Società A.S.D. REAL FERENTINO l’ammenda di Euro 100,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione agli interessati.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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