COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BUDAVARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 22/3/12. ( Gara: Budavari – Real Dragon del 25/2/12 – Campionato III° CAT. RM ).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA' BUDAVARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 22/3/12.
( Gara: Budavari – Real Dragon del 25/2/12 - Campionato III° CAT. RM ).
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La reclamante ha chiesto l'annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara e la conferma
invece del risultato acquisito sul campo; e ciò, in quanto la squalifica del calciatore Martini,
utilizzato nella gara in oggetto, è stato frutto di un errore materiale dell'Ufficio del Giudice Sportivo,
come risulta comprovato dal C.U. n. 57 dell'1/3/12, ove detta squalifica era stata infatti annullata.
Ribadita la buona fede della società, che aveva impiegato il giocatore proprio perché non
sussisteva alcuna recidività in ammonizioni a suo carico, la ricorrente ritiene che non sia giusto che
essa debba subire le conseguenze di un errore imputabile esclusivamente all'Ufficio del G.S.
Va innanzitutto analizzato, per dirimere la questione sottesa al reclamo, l’effetto che deve attribuirsi
alla dichiarazione di annullamento di una precedente sanzione del Giudice Sportivo, erroneamente
irrogata, pubblicata su di un successivo comunicato ufficiale. Come è noto le sanzioni pubblicate
sul Comunicato Ufficiale hanno efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di
pubblicazione e si presumono conosciute, con presunzione assoluta, a far data dalla
pubblicazione. Una prima interpretazione, radicata in numerose e datate sentenze della Giustizia
sportiva, riteneva che il provvedimento errato, ancorché successivamente annullato, spiegasse i
suoi effetti sino alla dichiarazione di annullamento e, quindi, in forza della disposizione sopra citata,
il calciatore non poteva essere utilizzato, pena le conseguenti sanzioni, sino alla pubblicazione del
comunicato ufficiale che riportava l’annullamento della sanzione. Una seconda interpretazione
riteneva invece che l’errata corrige di una sanzione erroneamente irrogata, pubblicata su di un
successivo comunicato ufficiale, avesse una efficacia meramente dichiarativa e che la sanzione
fosse da ritenere nulla sin dall’irrogazione, ex tunc, e quindi la posizione del calciatore che avesse
disputato una gara prima della dichiarazione di annullamento doveva essere ritenuta regolare. Il
Giudice Sportivo nella delibera avverso cui appella la società Budavari, ha evidentemente e con
chiara argomentazione seguito il primo indirizzo giurisprudenziale ed ha ritenuto la posizione
irregolare.
Invero anche la Commissione Disciplinare in alcune decisioni ormai datate ha confermato tale
orientamento. Una visione però più orientata al dato sostanziale che formale, la quale trova
autorevole supporto in decisioni della Commissione d’Appello Federale (cfr. Com Uff. 28/C del 20-
4-83) porta però oggi la Commissione a discostarsi dai precedenti richiamati ed affermare, almeno
nel caso che ci occupa ed in casi analoghi, che l’annullamento della decisione debba avere
efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva e quindi abbia efficacia, ex tunc, con la
conseguenza che la posizione del calciatore Martin debba essere considerata regolare. Conduce a
tale conclusione la considerazione che l’irrogazione della sanzione fu conseguenza di un mero
errore materiale nel conteggio delle ammonizioni, ai fini della recidiva, e quindi inesistente nei
presupposti sin dalla deliberazione. Diverso, naturalmente, sarebbe stato il caso di una sanzione
derivante da un errore nella compilazione del referto di gara, poi corretto dall’Arbitro, nel qual caso
la deliberazione non sarebbe stata inesistente nei presupposti ma solo annullabile, con la
conseguenza che la delibera di correzione avrebbe avuto una efficacia costitutiva e non
dichiarativa. Il reclamo, in forza delle superiori considerazioni va quindi accolto con il conseguente
ripristino del risultato conseguito sul campo.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando le sanzioni comminate in primo grado, ripristinando il risultato
conseguito sul campo
BUDAVARI - REAL DRAGON CITY 2 - 1
La tassa reclamo va restituita
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