COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 85 – Reclamo ASD Bordighera Sant’Ampelio avverso l’inibizione del presidente Pio Guido Felici fino al 30.9.2012 e avverso la squalifica dei calciatori Alexandru Busuioc fino al 31.1.2013 e Andreas Ellena fino al 30.9.2012. Gara Bragno – Bordighera Sant’Ampelio del 21.4.2012 Campionato Juniores. C.U. n. 58 del 26 Aprile 2012.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 17/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 85 - Reclamo ASD Bordighera Sant'Ampelio avverso l'inibizione del presidente Pio Guido Felici fino al 30.9.2012 e avverso la squalifica dei calciatori Alexandru Busuioc fino al 31.1.2013 e Andreas Ellena fino al 30.9.2012. Gara Bragno - Bordighera Sant'Ampelio del 21.4.2012 Campionato Juniores.
C.U. n. 58 del 26 Aprile 2012.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’ASD Bordighera Sant’Ampelio avverso i provvedimenti in epigrafe; rilevato motivo d’inammissibilità per l’impugnativa delle sanzioni ai calciatori Busuioc ed Ellena, perché l’istanza è sottoscritta dal presidente inibito cui non è consentito l’esercizio del diritto di rappresentanza sociale per il periodo d’incidenza della sanzione; ritenuto ammissibile il reclamo per l’inibizione irrogata al presidente firmatario del reclamo; visti gli atti ufficiali dai quali si evince che il signor Pio Guido Felici al 34’ del s.t. ha ordinato alla squadra di ritirarsi dal campo, costringendo l’arbitro a decretare la fine anticipata della gara; respinte le contrarie eccezioni della reclamante perché estranee al rapporto dell’arbitro, e ritenuta equa e appropriata la sanzione inflitta in primo grado:
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifiche dei calciatori Alexandru Busuioc e Andreas Ellena e lo respinge per l’inibizione al signor Pio Guido Felici.
La tassa reclamo, addebitata in conto, va incamerata.
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