COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 17/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 86 – Reclamo ASD Priamar avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Priamar – Plodio del 6 maggio 2012 e avverso le squalifiche dei calciatori Omar Puddu e Diego Sansoni per tre giornate effettive di gara. C.U. n. 63 del 10 maggio 2012 D.P. Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 17/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 86 - Reclamo ASD Priamar avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Priamar - Plodio del 6 maggio 2012 e avverso le squalifiche dei calciatori Omar Puddu e Diego Sansoni per tre giornate effettive di gara.
C.U. n. 63 del 10 maggio 2012 D.P. Savona.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo dell’ASD Priamar col quale s’impugnano le decisioni in epigrafe riportate;
rilevato motivo d’inammissibilità dell’istanza nella parte in cui appella la punizione sportiva di perdita della gara, perché non sono rispettati i termini “abbreviati” del deposito dei gravami per le ultime quattro giornate del Campionato stabiliti dalla F.I.G.C. con C.U. n. 110/A del 6 febbraio 2012;
rilevato altresì che le proposte eccezioni della società in merito alla richiesta di riduzione delle squalifiche dei calciatori Omar Puddu e Diego Sansoni non trovano riscontro nel referto di gara che, redatto in forma chiara, gode di fede privilegiata nei confronti delle dichiarazioni di parte;
ritenute eque e appropriate le sanzioni inflitte in prime cure ai due calciatori;
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione della punizione sportiva e lo respinge avverso le squalifiche dei calciatori Omar Puddu e Diego Sansoni.
La tassa reclamo, addebitata in conto, va incamerata.
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